Sentenza del 21/12/2017 n. 2656 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Elementi indicativi di capacità contributiva - Necessità di provare la legittima disponibilità di risorse finanziarie - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico, poiché il contribuente non disponeva di un reddito sufficiente a sostenere le spese e gli incrementi patrimoniali contestati e non aveva giustificato adeguatamente la provenienza della relativa provvista finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico previsto dall'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'accertamento si fonda su spese e incrementi patrimoniali ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente deve dimostrare la legittima disponibilità delle risorse utilizzate, fornendo prova della loro provenienza, soprattutto quando derivino da fonti non imponibili o comunque non soggette a tassazione.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese e incrementi patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando la legittima provenienza delle risorse utilizzate, anche se derivanti da fonti non imponibili.
Massime di principio
- Quando le spese sostenute o gli incrementi patrimoniali risultano significativamente superiori al reddito dichiarato, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento sintetico.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto e tracciabile la provenienza delle somme utilizzate, ad esempio mediante risparmi pregressi, disinvestimenti, eredità, donazioni, finanziamenti o redditi esenti.
- La semplice affermazione di avere disponibilità finanziarie ulteriori rispetto al reddito dichiarato non è normalmente sufficiente: occorre dimostrarne origine, consistenza e disponibilità nel periodo interessato.
- La prova di risorse non imponibili può escludere la maggiore capacità contributiva, ma deve essere specifica e riferibile alle spese o agli investimenti contestati.
- In assenza di una giustificazione documentata della provvista finanziaria, l'accertamento sintetico può essere confermato anche se il contribuente contesta genericamente la ricostruzione dell'Ufficio.
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