Sentenza del 21/12/2017 n. 395 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IRPEF - Ritenute d'acconto- Scomputo per competenza e non per cassa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il momento in cui il contribuente può scomputare dall’IRPEF la ritenuta d’acconto. Il contribuente sosteneva che rilevasse il periodo d’imposta cui si riferiscono i compensi e che fosse sufficiente che la ritenuta fosse stata effettivamente operata dal sostituto entro la data di presentazione della dichiarazione, anche se il versamento all’Erario fosse avvenuto successivamente o non fosse ancora stato eseguito. L’Amministrazione, invece, collegava lo scomputo al versamento della ritenuta.
La decisione
La regola affermata è che la ritenuta d’acconto deve essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei compensi, secondo un criterio di competenza e non di cassa. È sufficiente che la ritenuta sia stata operata entro il momento di presentazione della dichiarazione annuale; non è necessario che il sostituto l’abbia già versata all’Amministrazione finanziaria nell’anno successivo. L’eventuale mancato o tardivo versamento della ritenuta costituisce una violazione imputabile al sostituto d’imposta e non può impedire al percettore di utilizzare lo scomputo, purché la ritenuta sia comprovata.
Norme richiamate
Art. 25-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ritenuta d'acconto è scomputabile dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento di presentazione della dichiarazione annuale.
La norma impone un criterio di competenza: il percettore può scomputare la ritenuta nel periodo cui si riferiscono i compensi, se la ritenuta è stata operata entro la presentazione della dichiarazione. Il successivo versamento da parte del sostituto non costituisce una condizione per lo scomputo.
Massime di principio
- Per le ritenute d’acconto, il diritto allo scomputo dipende dall’effettiva operazione della ritenuta e dal periodo di competenza del reddito, non dal momento in cui il sostituto esegue il versamento all’Erario.
- Il contribuente non dovrebbe subire le conseguenze del mancato o tardivo versamento della ritenuta da parte del sostituto d’imposta, se può dimostrare che la ritenuta è stata effettivamente applicata.
- È essenziale conservare documentazione idonea a provare l’operazione della ritenuta, come certificazione del sostituto, fatture, quietanze e scritture contabili.
- Lo scomputo deve essere effettuato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui competono i compensi, purché la ritenuta risulti operata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale.
- La regola riguarda lo scomputo da parte del percettore e non esclude le responsabilità del sostituto d’imposta per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della ritenuta.
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