Sentenza del 21/12/2017 n. 1553 - Comm. Trib. Prov. Torino
SUCCESSIONI E DONAZIONI Esenzioni e agevolazioni - Legge su unioni civili Esenzioni e agevolazioni - Legge su unioni civili - Entrata in vigore dopo la morte del de cuius - Applicabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità della disciplina fiscale introdotta dalla legge n. 76/2016 sulle unioni civili a una successione aperta prima dell’entrata in vigore della legge. L’unione civile era stata celebrata all’estero e trascritta in Italia soltanto dopo il decesso del de cuius. Il ricorrente sosteneva che, in ragione della trascrizione, dovesse essere riconosciuto il trattamento tributario previsto per il coniuge dal D.Lgs. n. 346/1990, comprensivo della relativa aliquota, franchigia ed esenzioni.
La decisione
La sentenza ha respinto la pretesa del ricorrente. La successione si apre al momento della morte e, per individuare la disciplina applicabile, occorre fare riferimento alla normativa civile e tributaria vigente in quella data. Le modifiche normative intervenute successivamente, così come la trascrizione successiva dell’unione civile, non incidono sulla disciplina della successione già aperta. Pertanto, non è stato riconosciuto il trattamento fiscale previsto per il coniuge, né la relativa franchigia e le altre agevolazioni.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 2016, n. 76
La disciplina sulle unioni civili non è stata ritenuta applicabile a una successione già aperta prima della sua entrata in vigore. La successiva trascrizione dell’unione civile non può retroagire ai fini fiscali successori.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Le aliquote, franchigie ed esenzioni previste per il coniuge possono essere applicate soltanto se, al momento dell’apertura della successione, sussisteva il presupposto giuridico per equiparare il beneficiario al coniuge secondo la normativa vigente.
Massime di principio
- In materia successoria, il momento decisivo per individuare la legge applicabile è la data della morte del de cuius, non quella della presentazione o della liquidazione della dichiarazione di successione.
- Una normativa successiva che introduce agevolazioni fiscali o equiparazioni soggettive non si applica automaticamente alle successioni già aperte, salvo un’espressa previsione di retroattività.
- La trascrizione successiva in Italia di un rapporto costituito all’estero non comporta necessariamente effetti retroattivi sulle conseguenze fiscali di una successione già aperta.
- Per ottenere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni occorre verificare che il rapporto familiare o giuridico richiesto dalla norma esistesse ed fosse riconoscibile alla data del decesso.
- Gli adempimenti successivi, come la denuncia di successione o la trascrizione, normalmente hanno funzione dichiarativa o amministrativa e non modificano il momento in cui si è aperta la successione.
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