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Sentenza

Sentenza del 21/12/2017 n. 2655 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Avviso di presa in carico - Impugnabilità - Sussiste - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica di due avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa tributaria. Ha quindi impugnato gli avvisi di presa in carico, notificati dall'Agente della riscossione, contestando l'inesistenza o comunque la mancata prova delle notifiche degli atti presupposti. La questione riguardava anche l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico quale atto idoneo a rendere conoscibile una specifica pretesa tributaria.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che è impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specificamente individuata, anche se non formalmente compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L'interesse ad agire sorge infatti già con la conoscenza della pretesa, senza dover attendere la successiva emissione o notifica di un atto tipico. Poiché gli avvisi di presa in carico erano stati notificati dall'Agente della riscossione e la notifica degli avvisi di accertamento non risultava provata, l'Agente avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999. Non avendolo fatto, si è assunto le conseguenze processuali della lite.

Norme richiamate

  • Art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo tassativo e formalistico: è impugnabile anche un atto non espressamente previsto quando rende conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata.

  • Art. 100 cod. proc. civ.

    La conoscenza di una pretesa tributaria specifica fa sorgere l'interesse del contribuente a ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità della pretesa, senza dover attendere ulteriori atti.

  • Art. 39, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Quando il contribuente contesta vizi riferibili all'ente creditore o agli atti presupposti, l'Agente della riscossione deve chiamare in causa l'ente interessato; se omette tale chiamata, sopporta le conseguenze della controversia.

  • Cassazione civile, sentenza 18 novembre 2008, n. 37385

    È impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, poiché l'interesse ad agire sorge già al momento della conoscenza della pretesa.

Massime di principio

  • Un atto della riscossione può essere impugnato anche se non è espressamente elencato tra quelli tipici, quando rende concreta e conoscibile una specifica pretesa tributaria.
  • Il contribuente non deve necessariamente attendere la notifica di una cartella o di un altro atto formalmente previsto per contestare la pretesa, se ha già ricevuto una comunicazione idonea a identificarla.
  • Quando vengono contestati la mancata notifica o altri vizi imputabili all'ente creditore, l'Agente della riscossione deve coinvolgere quest'ultimo nel processo; in caso contrario può essere gravato delle conseguenze della decisione.
  • La ripartizione della responsabilità tra ente creditore e Agente della riscossione dipende dalla natura del vizio: i vizi dell'atto impositivo o della sua notifica riguardano normalmente l'ente creditore, mentre i vizi propri dell'attività di riscossione riguardano l'agente.
  • La mancata prova della notifica degli atti presupposti può consentire al contribuente di contestare la pretesa anche in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo che gliene renda per la prima volta conoscenza.

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