Sentenza del 21/12/2017 n. 1558 - Comm. Trib. Prov. Torino
REGISTRO Riconoscimento di debito - Tassazione Riconoscimento di debito - Successivo accertamento dell'insussistenza del debito - Rilevanza -Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le scritture di riconoscimento di debito non dovessero essere assoggettate all'imposta di registro, o che comunque l'imposta dovesse venir meno, poiché in sede civile era stata successivamente accertata l'inesistenza del debito riconosciuto. La questione riguardava quindi se l'accertata inesistenza sostanziale del debito potesse eliminare gli effetti tributari delle dichiarazioni formalmente rese e sottoscritte dal contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Le scritture di riconoscimento di debito restano soggette all'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, anche quando l'inesistenza del debito sia stata successivamente accertata dal giudice civile. L'accertamento dell'inesistenza del debito non determina l'inesistenza delle scritture, la cui formazione e sottoscrizione costituiscono fatti oggettivi fiscalmente rilevanti. Il contribuente deve sopportare le conseguenze tributarie delle dichiarazioni rese, che avrebbe dovuto conoscere anche sotto il profilo fiscale.
Norme richiamate
Imposta di registro sulle scritture di riconoscimento di debito
3% dell'imposta di registro
La scrittura di riconoscimento di debito è soggetta a tassazione proporzionale in ragione del suo contenuto dichiarativo e della sua oggettiva esistenza, indipendentemente dal fatto che il debito riconosciuto risulti successivamente inesistente.
Massime di principio
- L'accertamento successivo dell'inesistenza del rapporto o del debito sottostante non elimina automaticamente gli effetti fiscali di un atto o di una dichiarazione formalmente esistente.
- Ai fini dell'imposta di registro può rilevare l'esistenza oggettiva della scrittura e non necessariamente la validità o l'effettiva sussistenza dell'obbligazione dichiarata.
- Una pronuncia civile che accerti l'inesistenza del debito non comporta di per sé il rimborso o l'annullamento dell'imposta già dovuta sulla scrittura.
- Chi sottoscrive un riconoscimento di debito deve considerare preventivamente anche le conseguenze tributarie dell'atto, poiché la successiva smentita del suo contenuto può non incidere sulla tassazione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra inesistenza del debito sostanziale e inesistenza dell'atto: la prima non implica necessariamente la seconda.
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