Sentenza del 21/12/2017 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Successioni - Eredi con beneficio d'inventario - Pendenza di procedura di liquidazione dell'attivo e del passivo ereditario - Diritto degli eredi al rimborso delle imposte indebitamente pagate - Sussiste - Fonte - Art. 490 c.c. - Distinzione tra imposte di successione e imposte ipotecarie e catastali - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi chiedevano il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in relazione alla successione, sostenendo che, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non dovessero sopportare personalmente i gravami connessi all'asse ereditario durante la pendenza della procedura di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, ritenendo che tali imposte non fossero debiti ereditari del defunto, ma obblighi fiscali propri dei chiamati all'eredità derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione.
La decisione
La tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata rigettata. Il giudice ha riconosciuto il diritto degli eredi al rimborso delle somme indebitamente versate, affermando che il beneficio d'inventario mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell'erede e protegge quest'ultimo da qualsiasi gravame riferibile all'asse ereditario fino alla conclusione della liquidazione, senza che rilevi la natura specifica del tributo. È stata quindi ritenuta priva di fondamento la distinzione tra imposta di successione e imposte ipotecarie e catastali. La tutela opera anche se il pagamento è stato effettuato volontariamente dall'erede.
Norme richiamate
Art. 490 del codice civile
L'accettazione con beneficio d'inventario produce l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Il beneficio d'inventario impedisce che l'erede sia tenuto personalmente, durante la procedura di liquidazione, a sopportare i debiti e i gravami riferibili all'asse ereditario. La regola si applica senza distinguere tra imposta di successione e imposte ipotecarie o catastali, purché siano inerenti ai beni o ai rapporti ereditari.
Cassazione civile, sentenza 24 febbraio 2017, n. 4788
La pronuncia è richiamata quale precedente a sostegno del diritto dell'erede beneficiato a non subire personalmente gli oneri connessi all'eredità prima della definizione della liquidazione.
Massime di principio
- Chi accetta un'eredità con beneficio d'inventario mantiene separato il proprio patrimonio da quello ereditario e, durante la liquidazione, non dovrebbe essere gravato personalmente da debiti o oneri riferibili all'asse ereditario.
- Ai fini della tutela del beneficiato non è decisiva la qualificazione formale del pagamento: non rileva che si tratti di imposta di successione oppure di imposta ipotecaria o catastale, se il tributo è collegato ai beni ereditari.
- L'amministrazione non può negare il rimborso sostenendo che l'imposta costituisca un obbligo fiscale autonomo dell'erede, quando il pagamento è sostanzialmente riferibile alla gestione o al trasferimento dei beni dell'eredità.
- Il pagamento volontario da parte dell'erede non esclude automaticamente il diritto al rimborso, se il pagamento è stato effettuato in una fase in cui il beneficio d'inventario impediva di addossargli personalmente il relativo onere.
- In situazioni analoghe occorre verificare l'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario, il collegamento del tributo con l'asse ereditario, la pendenza della procedura di liquidazione e la documentazione dei versamenti e della richiesta di rimborso.
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