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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 1030 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva confermato gli avvisi di accertamento per l'anno 2004 emessi nei confronti della società F. snc e dei soci (T.S. e F.M.) con riprese a tassazione a fini IRAP, IVA e IRPEF basate sugli studi di settore (D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d). Il ricorrente F.M. proponeva tre motivi di ricorso contro la decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che non era stata integrata la partecipazione della socia T.S., litisconsorte necessaria in un giudizio tributario relativo a una società di persone. Non risultando la costituzione di T.S. nel fascicolo, la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio. Le spese sono compensate tra le parti. Inoltre la Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (se dovuto).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata come base giuridica degli accertamenti fiscali operati con il sistema degli studi di settore; la sentenza non entra nel merito dell'applicazione di tale norma perché il giudizio di legittimità è stato estinto per ragioni processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha applicato/disposto quanto previsto in materia di contributo unificato, rilevando l'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente principale, conformemente alle disposizioni dell'art. 13 citato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a società di persone (snc, sas) la partecipazione di tutti i soci interessati è litisconsorzio necessario: la mancata costituzione di un socio obbligatorio può comportare l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
  • È onere delle parti, e in particolare del ricorrente che agisce anche in nome proprio per questioni societarie, integrare il contraddittorio quando venga rilevata la mancata evocazione di litisconsorti necessari; l'inosservanza può portare alla declaratoria di improcedibilità senza esame del merito.
  • La Corte può compensare le spese processuali quando il difetto di integrazione del contraddittorio sia attribuibile, in una certa misura, a entrambe le parti o quando motivi di equità lo giustifichino.
  • Prima di proporre impugnazioni di legittimità, verificare sempre la completezza del contraddittorio e la regolarità della costituzione di tutte le parti necessarie (verifica degli atti di costituzione, procura, deleghe e iscrizioni nei registri), per evitare estinzioni processuali per vizi formali.
  • Nel caso di ordini del giudice volti a integrare il contraddittorio, adempiere tempestivamente e documentare la costituzione per iscrivere il procedimento a nuovo ruolo; il mancato adempimento può essere fatale per la prosecuzione del ricorso.

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