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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04260/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Una società aveva acquistato in leasing alcuni macchinari industriali con contratto garantito da due fideiussori. Dopo il mancato pagamento di canoni e la richiesta di restituzione dei beni, il concedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo anche nei confronti dei garanti. In opposizione erano state dedotte, tra l'altro, la nullità del contratto e l'usurarietà degli interessi; il giudizio era poi proseguito in appello, dove il credito era stato riconosciuto nei confronti dei garanti, con riduzione per usura degli interessi moratori. La ricorrente per cassazione ha articolato sette motivi: 1) difetto di legittimazione della società cessionaria per mancata prova della successione nel credito; 2) omesso esame circa la necessità di verificare se il credito controverso fosse incluso nella cessione in blocco ex art. 58 TUB; 3) violazione di legge per mancato rilievo della nullità delle fideiussioni conformi a schema ABI e contenenti clausola di reviviscenza, allegando tardività della produzione della circolare ABI; 4) omessa pronuncia sulla dedotta indeterminatezza del criterio di calcolo dei canoni e sulla divergenza tra tasso pattuito e tasso applicato; 5) violazione dell'art. 1815 c.c. per la riduzione degli interessi moratori usurari alla misura legale; 6) violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione equitativa della clausola penale relativa al corrispettivo per uso/deterioramento del bene; 7) omesso esame del fatto decisivo relativo all'effettiva vendita del bene e alla possibilità di attribuire al finanziato il relativo corrispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente considerato tardiva non la questione astratta di legittimazione, ma la contestazione della prova della cessione del singolo credito incluso nel blocco, contestazione proposta solo in conclusionale e quindi non idonea a introdurre nuove allegazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva negato la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma aveva rilevato la tardività della produzione della circolare ABI, necessaria come fatto/prova della dedotta nullità. Il quarto motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata aveva esaminato la clausola di determinazione e variabilità dei canoni, escludendone l'indeterminatezza; il quinto è stato respinto in applicazione del principio delle Sezioni Unite sulla riduzione degli interessi moratori usurari ai corrispettivi lecitamente convenuti, non essendo accolta la tesi della non debenza assoluta di interessi; il sesto è stato respinto poiché l'apprezzamento sulla penale e sulla sua eventuale riduzione equitativa è discrezionale e, nel caso concreto, la clausola era stata ritenuta bilanciata dalla previsione del corrispettivo della vendita in favore del finanziato; il settimo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a sollecitare una nuova istruttoria su un fatto non decisivo e non a censurare un omesso esame di un fatto già emerso.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in tema di legittimazione processuale e contestazione della successione nel credito

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 81 e 115 c.p.c. sul tema della legittimazione e della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione probatoria sulla cessione del credito

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    nelle cessioni in blocco di crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta da sola a provare la cessione del singolo credito se questa è contestata tempestivamente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia, ma il motivo è stato respinto perché la questione era stata comunque esaminata

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alle contestazioni sulla prova tecnica e sulla valutazione della nullità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per vizio motivazionale/strutturale della sentenza

  • art. 1815 c.c.

    in caso di usurarietà degli interessi, non sono dovuti gli interessi nella misura pattuita usuraria, ma si applica la ricostruzione delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte

  • art. 1224 c.c.

    richiamato come base per la debenza degli interessi corrispettivi leciti in sostituzione di quelli usurari moratori

  • art. 1384 c.c.

    la riduzione equitativa della clausola penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è un elemento probatorio rilevante ma non automaticamente sufficiente a dimostrare, di per sé, che il singolo credito controverso sia compreso nel blocco, se il debitore contesta tempestivamente tale circostanza.
  • La contestazione della prova della cessione del credito deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito: la deduzione nuova formulata solo in conclusionale è tardiva e non può introdurre una nuova questione probatoria.
  • Le nullità negoziali sono rilevabili d'ufficio, ma il loro rilievo presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati e che gli eventuali documenti necessari alla prova siano stati prodotti nei termini processuali.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire al giudice di merito una nuova istruttoria o una diversa valutazione dei fatti quando la censura, sotto l'apparenza dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere un accertamento fattuale non compiuto nei gradi di merito.
  • In tema di interessi moratori usurari, l'accertamento dell'usura non comporta la totale gratuità del rapporto, ma la sostituzione della misura usuraria con quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
  • La valutazione della eventuale eccessività di una clausola penale e la conseguente riduzione equitativa appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione di criteri giuridici specifici.
  • Per configurare un vizio di omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare un fatto storico già emerso nel processo e trascurato dal giudice; non è sufficiente lamentare la mancata esecuzione di ulteriori accertamenti istruttori.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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