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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12435/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da difensore cassazionista, applicando l'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro il decreto dell'1 settembre 2025 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua istanza. Il ricorso non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per il regime di proposizione delle impugnazioni dopo la riforma del 2017, in collegamento con il divieto di ricorso personale per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; se proposto personalmente, è inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Individuata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., senza che sia possibile sanare il vizio mediante la sola proposizione personale dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione tecnica, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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