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direttiva

Direttiva 2004/14

Direttiva 2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/14/CE della Commissione modifica la direttiva 93/10/CEE per adeguare la disciplina delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate al contatto con gli alimenti ai progressi tecnologici e alla coerenza con la normativa sui materiali plastici. In particolare, introduce espressamente la categoria delle pellicole con rivestimento in materia plastica e ne assoggetta lo strato a contatto con gli alimenti a regole analoghe a quelle previste per i materiali plastici. Contestualmente aggiorna l’elenco delle sostanze autorizzate, sopprimendo alcune sostanze e modificando talune limitazioni di impiego.

Modifica della direttiva 93/10/CEE sui materiali e oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata destinati a contatto con gli alimenti, con introduzione di una categoria per pellicole rivestite in materia plastica e aggiornamento delle sostanze autorizzate.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, includendo: pellicole non rivestite, pellicole con rivestimento derivato dalla cellulosa e pellicole con rivestimento in materia plastica. Per le pellicole con rivestimento plastico, si applicano anche talune regole della direttiva 2002/72/CE sui materiali plastici a contatto con alimenti, nonché i metodi di verifica della migrazione previsti dalle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE. Restano escluse, per effetto della nuova disciplina, le sostanze non più autorizzate o non più utilizzate, tra cui alcuni polimeri, solventi e plastificanti soppressi dall’allegato II della direttiva 93/10/CEE.

Direttiva 2004/14/CE: modifica della disciplina delle pellicole di cellulosa rigenerata a contatto con gli alimenti

La direttiva interviene sulla direttiva 93/10/CEE per adeguare la disciplina tecnica delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate al contatto con i prodotti alimentari. Il legislatore unionale richiama i progressi tecnologici e l’esigenza di coerenza con la normativa sui materiali plastici e sugli imballaggi, introducendo una disciplina specifica per le pellicole con rivestimento in materia plastica.

Finalità e ratio dell’intervento

La modifica mira a distinguere in modo più netto tra:

  • pellicole non rivestite;
  • pellicole rivestite con derivati della cellulosa;
  • pellicole rivestite con materia plastica.

La logica della direttiva è quella di far sì che lo strato a contatto con gli alimenti, quando sia costituito da un rivestimento plastico, ricada in un regime sostanzialmente allineato a quello dei materiali plastici per uso alimentare. In parallelo, viene aggiornato l’elenco delle sostanze autorizzate, eliminando alcune sostanze non più utilizzate o considerate problematiche alla luce di nuove informazioni scientifiche.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La direttiva precisa tre categorie di prodotto nell’articolo 1 bis della direttiva 93/10/CEE:

  • pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite;
  • pellicole con rivestimento derivato dalla cellulosa;
  • pellicole con rivestimento in materia plastica.

Per le prime due categorie continua ad applicarsi il regime delle sostanze autorizzate nell’allegato II della direttiva 93/10/CEE. Per la terza categoria, invece, interviene un regime speciale: il materiale di base prima del rivestimento resta soggetto alla prima parte dell’allegato II della direttiva 93/10/CEE, mentre il rivestimento plastico deve rispettare le sostanze autorizzate negli allegati II-VI della direttiva 2002/72/CE.

Regole specifiche per le pellicole con rivestimento in materia plastica

Il nuovo articolo 2 bis disciplina in modo puntuale le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimento plastico.

In particolare:

  • prima dell’applicazione del rivestimento, la pellicola deve essere prodotta utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II della direttiva 93/10/CEE;
  • il rivestimento deve essere prodotto solo con le sostanze o i gruppi di sostanze elencati negli allegati II-VI della direttiva 2002/72/CE;
  • tali materiali e oggetti devono inoltre essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE, fatte salve le prescrizioni specifiche del paragrafo 1.

I considerando chiariscono che, per questo tipo di pellicole, lo strato a contatto con gli alimenti è assimilabile a un materiale plastico e dunque va sottoposto alla relativa disciplina di migrazione e conformità.

Sostanze autorizzate e modifiche all’allegato II

L’allegato della direttiva modifica la parte seconda dell’allegato II della direttiva 93/10/CEE. Il testo fornito indica che:

  • nella tabella è soppressa la limitazione generale “Inferiore o uguale a 50 mg di rivestimento/dm2 di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare”;
  • sono soppressi alcuni polimeri e le relative limitazioni;
  • per le resine, il contenuto della colonna “Limitazioni” è sostituito;
  • sono soppressi alcuni plastificanti e le relative limitazioni;
  • per un determinato plastificante la limitazione è sostituita da un nuovo testo;
  • sono soppressi alcuni solventi.

Il testo fornito non riproduce il dettaglio delle sostanze in tabella, ma conferma che l’obiettivo è depurare l’elenco da componenti non più necessari o non più compatibili con il quadro normativo aggiornato.

Motivazioni scientifiche e coordinamento con altre direttive

La direttiva richiama il parere del comitato scientifico per l’alimentazione umana e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tra le ragioni dell’intervento figurano:

  • l’introduzione di un nuovo tipo di pellicola con rivestimento plastico, compostabile e biodegradabile;
  • la coerenza con la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
  • l’applicazione, per il rivestimento plastico, delle regole della direttiva 2002/72/CE;
  • l’uso delle regole di verifica della migrazione previste dalle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

Inoltre, alcuni solventi vengono soppressi perché nuove informazioni li associano a un rischio per la riproduzione e perché non più impiegati nella produzione delle pellicole di cellulosa rigenerata.

Recepimento, applicazione e decorrenze

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 29 luglio 2005. Entro tale data gli Stati devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e trasmetterle alla Commissione con una tabella di corrispondenza.

Le disposizioni nazionali devono essere applicate in modo da:

  • consentire il commercio e l’utilizzazione delle pellicole conformi a partire dal 29 luglio 2005;
  • vietare la produzione e l’importazione nella Comunità delle pellicole non conformi a partire dal 29 gennaio 2006.

È inoltre richiesto che le disposizioni nazionali adottate contengano un riferimento alla direttiva oppure siano accompagnate da un riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta l’attuazione nel diritto interno nei limiti del risultato imposto dalla direttiva.

Disposizioni principali

Nuova classificazione delle pellicole di cellulosa rigenerata

Inserito l’articolo 1 bis nella direttiva 93/10/CEE, che distingue tre categorie: pellicole non rivestite; pellicole con rivestimento derivato dalla cellulosa; pellicole con rivestimento in materia plastica. È soppressa la lettera a) dell’articolo 1, paragrafo 3.

Sostanze autorizzate per pellicole non rivestite e rivestite con derivati della cellulosa

L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito: le pellicole di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 bis devono essere prodotte usando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencati nell’allegato II della direttiva 93/10/CEE, nel rispetto delle limitazioni previste.

Regime per le pellicole con rivestimento in materia plastica

Il nuovo articolo 2 bis prevede che, prima del rivestimento, tali pellicole siano prodotte solo con le sostanze o gruppi di sostanze indicati nella prima parte dell’allegato II; il rivestimento deve essere realizzato solo con le sostanze o gruppi di sostanze elencati negli allegati II-VI della direttiva 2002/72/CE, nel rispetto delle relative limitazioni; inoltre, tali materiali devono conformarsi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE, fatti salvi i requisiti del paragrafo 1.

Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 93/10/CEE

La parte seconda dell’allegato II è modificata: è soppressa la limitazione generale di 50 mg di rivestimento/dm2 di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare; sono soppressi alcuni polimeri, alcuni plastificanti e alcuni solventi; per talune resine e per un plastificante le limitazioni vengono sostituite da nuovi testi. Il dettaglio delle voci eliminate o sostituite è rinviato all’allegato della direttiva.

Obblighi di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro il 29 luglio 2005 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza. Le nuove disposizioni devono consentire la commercializzazione e l’utilizzazione delle pellicole conformi a partire dal 29 luglio 2005 e vietare la produzione e l’importazione nella Comunità delle pellicole non conformi a partire dal 29 gennaio 2006. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da un riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentiimballaggichimica dei materialiambiente

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