Direttiva 2004/5
Direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/5/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2001/15/CE, ampliando l’elenco delle sostanze ammesse nell’allegato per i prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare. La modifica riguarda sostanze che, al momento dell’adozione della direttiva 2001/15/CE, non erano state ancora valutate, ma che successivamente hanno ottenuto una valutazione scientifica favorevole. La misura mira anche a evitare perturbazioni del mercato e a prevenire divieti temporanei di commercializzazione di prodotti già presenti in alcuni Stati membri.
Modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per includere determinate sostanze chimiche utilizzabili a fini nutrizionali specifici nei prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale entro il 31 marzo 2004. Riguarda, in via sostanziale, i prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e le sostanze chimiche che possono esservi aggiunte a scopi nutrizionali specifici; l’effetto pratico è sull’immissione in commercio dei prodotti che contengono tali sostanze, in continuità con la disciplina della direttiva 2001/15/CE. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica dell’elenco di sostanze ammesse nei prodotti alimentari per un’alimentazione particolare
La direttiva 2004/5/CE della Commissione modifica la direttiva 2001/15/CE, che disciplina le sostanze che possono essere aggiunte a fini nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare. Il provvedimento nasce dall’esigenza di inserire nell’allegato sostanze che, al momento dell’adozione della direttiva del 2001, non erano ancora state oggetto di valutazione scientifica, ma che successivamente hanno ricevuto un parere favorevole dal comitato scientifico dell’alimentazione umana o dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Finalità e contesto normativo
La direttiva evidenzia che la direttiva 2001/15/CE aveva già stabilito categorie di sostanze e le corrispondenti sostanze chimiche utilizzabili nella produzione di alimenti destinati a un’alimentazione particolare. Poiché alcuni prodotti contenenti tali sostanze erano già commercializzati in taluni Stati membri, la Commissione ritiene necessario modificare tempestivamente l’allegato per evitare che il divieto di commercializzazione previsto dalla direttiva 2001/15/CE potesse applicarsi, anche solo per un periodo limitato, a sostanze che nel frattempo avevano ottenuto una valutazione scientifica favorevole, con conseguenti perturbazioni del mercato.
Ambito di applicazione sostanziale
La direttiva incide sul regime delle sostanze ammissibili nei prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare. In concreto, la modifica riguarda l’allegato della direttiva 2001/15/CE e l’inclusione di determinate sostanze nelle categorie già previste, in particolare:
- categoria 2, "Minerali", alla voce "CALCIO";
- categoria 3, "Amminoacidi";
- categoria 4, "Carnitina e taurina". Il testo pubblicato non contiene il dettaglio delle righe inserite, ma conferma che l’allegato viene esteso per includere nuove sostanze.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2004 tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un obbligo di recepimento entro un termine preciso, lasciando agli Stati la scelta della forma e dei mezzi attuativi. Le misure nazionali devono inoltre:
- essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra il diritto nazionale adottato e la direttiva;
- contenere un riferimento espresso alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dallo Stato membro;
- trasmettere alla Commissione il testo dei principali provvedimenti nazionali adottati nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono gli Stati membri. Poiché si tratta di una direttiva modificativa di dettaglio, l’efficacia pratica dipende dal tempestivo recepimento nazionale, coordinato con la disciplina della direttiva 2001/15/CE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato della direttiva 2001/15/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 2001/15/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2004/5/CE. L’allegato della direttiva modificatrice aggiunge sostanze nelle categorie 2 "Minerali" (voce "CALCIO"), 3 "Amminoacidi" e 4 "Carnitina e taurina". Il testo pubblicato in EUR-Lex non riporta i dettagli tabellari, sostituiti dall’indicazione "SPAZIO PER TABELLA".
Termine di recepimento e obblighi di trasposizione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro e non oltre il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obbligo di comunicazione dei provvedimenti nazionali
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo dei principali provvedimenti nazionali adottati nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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