Cassazione Penale, Sentenza n. 49711/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di fiducia del ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando un'erronea applicazione della legge penale (art. 2, comma 4 cod. pen.), sostenendo che, a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022, il reato più grave di danneggiamento era divenuto procedibile a querela della persona offesa e dunque non più perseguibile d'ufficio. Tale eccezione era stata sollevata anche con memoria ex art. 129 c.p.p., ma secondo la censura la Corte territoriale non ne avrebbe tenuto conto nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il motivo perché la modificazione normativa non ha eliminato la procedibilità d'ufficio per il delitto di danneggiamento commesso su beni esposti alla pubblica fede o destinati a un pubblico servizio, come nel caso in esame (deterioramento di un'autovettura in dotazione alla Polizia di Stato). La Corte ha richiamato l'ultimo comma dell'art. 635 c.p. (introdotto dalla riforma) che mantiene la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi previste dal secondo comma n.1, e ha osservato che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio impone la procedibilità d'ufficio, richiamando per analogia artt. 624 e 625 c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
La Corte ha interpretato il secondo comma n.1 e l'ultimo comma (modificato dal d.lgs. n.150/2022) come mantenenti la procedibilità d'ufficio quando il danneggiamento riguarda beni esposti alla pubblica fede o destinati a pubblico servizio; pertanto la modifica che ha reso il reato procedibile a querela non si applica in questi casi.
d.lgs. n.150 del 2022
La riforma ha in generale inciso sulla procedibilità del delitto di danneggiamento introducendo la procedibilità a querela per alcune ipotesi, ma la Corte ha ritenuto che le eccezioni previste dallo stesso art. 635 (es. beni esposti alla pubblica fede, destinazione a pubblico servizio) continuino a legittimare la procedibilità d'ufficio.
art. 2, comma quarto, c.p.
Richiamato quale norma in tema di applicazione temporale della legge penale; il ricorrente invocava un diverso regime di procedibilità derivante dalla riforma, ma la Corte ha escluso che la nuova disposizione comportasse la non procedibilità d'ufficio nel caso concreto.
art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio)
Indicato come capo di imputazione confermato in appello; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di responsabilità in relazione ai fatti contestati.
art. 4 L. 110/1975
Riferito al porto ingiustificato di una lama (capo c); confermato come reato accertato dalla Corte territoriale.
artt. 624 e 625 c.p.
Richiamati per analogia: l'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio nelle fattispecie di furto impone la procedibilità d'ufficio; la Corte ha usato tale richiamo per sostenere che analoghe ragioni giustificano la procedibilità d'ufficio per il danneggiamento nel caso concreto (art. 635, comma secondo, n.1).
art. 129 c.p.p.
Richiami procedurali: il ricorrente aveva depositato una memoria ex art.129 c.p.p. per segnalare la modifica normativa, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura rispetto ai fatti e alla disciplina applicabile.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 23, comma 8 d.l. n.137 del 2020 conv. in L. n.176 del 2020
Richiamato esclusivamente in relazione alla forma di svolgimento del procedimento (modalità di trattazione del ricorso).
Massime di principio
- La modifica normativa che rende il reato di danneggiamento procedibile a querela non elimina automaticamente la procedibilità d'ufficio quando il fatto riguarda beni esposti alla pubblica fede o destinati a pubblico servizio: in tali ipotesi la norma conserva la perseguibilità d'ufficio.
- Quando il bene danneggiato è riconducibile a una funzione di pubblico servizio (es. automezzi in dotazione alle forze di polizia), va valutata l'aggravante che impone la procedibilità d'ufficio anche dopo riforme che, in via generale, rendano alcuni reati procedibili a querela.
- In cassazione le censure sulla modificazione della procedibilità devono essere ancorate ai fatti di causa: non basta la mera eccezione di principio se la fattispecie rientra nelle esclusioni previste dalla norma.
- I richiami per analogia ad altre fattispecie (es. furto) sono pertinenti quando le aggravanti o le circostanze contemplate dalle norme siano sovrapponibili e incidano sulla procedibilità; il giudice valuterà la natura pubblica del bene e la sua destinazione.
- Le questioni di costituzionalità o di interpretazione della riforma non sollevate nei termini o non rilevanti rispetto alla specifica fattispecie possono essere dichiarate irrilevanti ai fini del giudizio di cassazione.
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