Cassazione Penale, Sentenza n. 33649/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La societa' aveva chiesto l'applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011 in seguito a informativa interdittiva. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta e la Corte di appello aveva confermato. La ricorrente ha dedotto in cassazione violazione di legge e vizi di procedimento per carenza di accertamento dell'attualita' del pericolo di contaminazione da parte del soggetto contiguo (Bartolomeo Piccolo) e per la mancata verifica del requisito del condizionamento strutturato e perdurante. Ha inoltre sostenuto l'efficacia delle misure di self-cleaning (nomina di nuovo amministratore e di un organo di vigilanza) e la mancanza di elementi concreti di attuale ingerenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure mosse attengono al merito della valutazione dei fatti e della prognosi di pericolosita', materie non rimettibili al sindacato di legittimita' in questa sede salvo limitate ipotesi di violazione di legge. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno preso in considerazione le misure di self-cleaning e il mutamento dell'assetto societario ma, sulla base dell'informativa e degli elementi acquisiti, hanno legittimamente ritenuto persistente il rischio di contaminazione; e' stata disposta la condanna della societa' ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Quando la parte privata chiede il controllo giudiziario il giudice deve valutare tenendo conto dell'accertamento contenuto nell'informativa antimafia prefettizia, che costituisce il substrato della decisione. La valutazione del pericolo concreto di infiltrazioni e della bonificabilita' e' rimessa al giudice della prevenzione.
art. 10, comma 3, e art. 27, D.Lgs. 159/2011
Limitano le deduzioni ammissibili in sede di legittimita' contro le decisioni della Corte d'appello: in cassazione contro la decisione sull'istanza ex art.34-bis comma 6 e' consentito il controllo solo per violazione di legge, escludendosi il sindacato libero di merito.
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza per delimitare l'oggetto del ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di misure di prevenzione: consente il ricorso in cassazione soltanto per determinati vizi di diritto.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che l'allegazione di illogicita' o travisamento della prova riferita a valutazioni di merito non e' ammissibile in cassazione salvo che la motivazione risulti inesistente o meramente apparente.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali e per l'obbligo di versamento a titolo di ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- In impugnazioni in materia di misure di prevenzione ex art. 34-bis comma 6, in cassazione si possono dedurre principalmente vizi di legge; le critiche di merito alla valutazione del rischio di infiltrazione sono normalmente inammissibili.
- L'informativa antimafia prefettizia costituisce il presupposto di valutazione per il giudice che decide sull'istanza di controllo giudiziario e il giudice di merito puo' ritenere persistente il rischio anche se il rapporto formale del soggetto con la societa' e' cessato.
- Le misure di self-cleaning (nomine, organi di vigilanza, amministratori indipendenti) sono elementi rilevanti ma non automatici per escludere la pericolosita': occorre dimostrare in modo concreto e duraturo la bonificabilita' dell'ente rispetto ai legami ingeneranti il rischio.
- Quando la contiguita' e' di tipo 'parentale' o quando il soggetto pericoloso conserva rapporti indiretti o il controllo economico, i giudici possono ritenere il nesso non meramente occasionale, anche in assenza di ruolo formale.
- Se si intende impugnare un rigetto del controllo giudiziario, conviene articolare censure di diritto (omessa motivazione, violazione di norme procedurali, vizi nel procedimento amministrativo dell'informativa) piuttosto che contestare la fondatezza del giudizio prognostico di pericolosita'.
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