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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2123/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

FALBO impugnava la conferma della condanna per il delitto di falsità in titoli di credito (artt. 491 e 81 c.p.), deducendo: 1) travisamento e contraddittorietà nella valutazione delle prove (in particolare delle dichiarazioni di Danilo Orlandi e della documentazione SNAI) con richiesta di rivalutazione; 2) mancato riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva (artt. 62-bis e 69 c.p.); 3) errore nella determinazione della pena per aver applicato correttamente la continuazione e il calcolo della pena base (artt. 81, 133 e 491 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nesso provato tra documentazione e travisamento, divieto di riesame del merito in Cassazione) e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (le circostanze sulla recidiva erano già state valutate nei gradi precedenti). Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato un errore di diritto nella determinazione del minimo edittale applicabile (interpretazione dell'art. 491 c.p. e conseguente corretta individuazione della pena edittale), annullando la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della determinazione della pena e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482

    La Corte precisa che la norma rinvia distintamente all'art. 476 per il testamento olografo e all'art. 482 per la cambiale/titolo di credito; applicando correttamente tale rinvio il quadro edittale risultante è diverso da quello assunto in sede di merito, con conseguente errore nella determinazione della pena

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena complessiva; la Corte ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena ma ha censurato l'errata individuazione del minimo edittale più che la meccanica del cumulo

  • art. 476 cod. pen.

    Citato dal rinvio operato dall'art. 491 per i casi di falsità concernenti il testamento olografo; la Corte lo utilizza per delimitare il corretto parametro edittale quando opera il rinvio

  • art. 482 cod. pen.

    Indicato dall'art. 491 come norma applicabile alle falsità riguardanti cambiali o titoli di credito; la corretta lettura del rinvio ha rilevanza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva comune: la corte di merito aveva già valorizzato la lontananza temporale del precedente per riequilibrare l'incidenza della recidiva nel bilanciamento delle circostanze

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche e loro prevalenza rispetto alla recidiva; la Cassazione ha ritenuto la questione già valutata nei gradi di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito in relazione ai criteri di determinazione della pena base e ai relativi aumenti; la questione è stata esaminata nel contesto del terzo motivo, con rilievo sulle modalità di valutazione della continuazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare l'ambito di sindacabilità dei motivi in Cassazione: limita la rilevazione dei motivi di doglianza alla misura consentita, impedendo la rielaborazione del merito probatorio

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova in Cassazione è valutato in termini ristretti: occorre dimostrare un errore manifesto e incontrovertibile nella trasposizione del dato probatorio (quasi 'fotografico'); non è consentito un nuovo esame di merito sulle dichiarazioni o documenti già valutati
  • La mancata valutazione di documenti da parte del giudice di merito integra travisamento solo se quei documenti risultano decisivi e la loro omissione è oggettivamente rilevante; in Cassazione il ricorrente deve allegare la documentazione utile per il controllo
  • Le doglianze sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva sono spesso inammissibili se il punto è già stato esaminato e bilanciato nel merito; la semplice dissociazione dall'apprezzamento del giudice non basta per ottenere accoglimento in Cassazione
  • Errori di diritto nella determinazione del trattamento sanzionatorio (es. errata individuazione del minimo edittale per effetto di un rinvio normativo) giustificano l'annullamento parziale della sentenza con rinvio limitatamente alla materia della pena
  • In caso di contestazione della continuazione o del calcolo della pena complessiva, la Corte di Cassazione può intervenire se vi è un'applicazione normativa errata (non solo una diversa valutazione del fatto), e può disporre il rinvio per rivalutare il trattamento sanzionatorio

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