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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41363/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a debiti indicati come Iva, imposta di registro e debiti previdenziali. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo non dimostrato il collegamento tra le poste debitorie e i bisogni della famiglia e valorizzando la loro asserita attinenza all’attività imprenditoriale, quindi estranea al fondo patrimoniale. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 167 e 170 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel distribuire l’onere della prova: secondo la ricorrente, spettava al contribuente dimostrare che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore. La parte resistente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato anzitutto che il ricorso era ammissibile nonostante l’erronea indicazione del parametro processuale, perché la censura riguardava un error in procedendo astrattamente idoneo a incidere sulla decisione. Nel merito, ha ribadito che, quando si contesta l’iscrizione ipotecaria su beni compresi in un fondo patrimoniale, l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore grava su chi invoca l’impignorabilità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’art. 170 c.c. si applica anche all’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 e che il criterio decisivo è la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non la sola natura tributaria o imprenditoriale del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    L’iscrizione ipotecaria esattoriale è soggetta, se riguarda beni conferiti in fondo patrimoniale, ai limiti posti dall’art. 170 c.c.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato come norma sul fondo patrimoniale, in relazione alla destinazione dei beni ai bisogni della famiglia.

  • art. 170 c.c.

    Stabilisce che l’esecuzione o l’ipoteca sui beni del fondo è ammessa solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia, salvo la conoscenza dell’estraneità da parte del creditore; l’onere di provare l’illegittimità dell’iscrizione grava su chi la contesta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che l’erronea qualificazione del vizio denunciato non impedisce l’ammissibilità del ricorso se la censura investe un vizio effettivamente idoneo a travolgere la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro processuale per denunciare un error in procedendo, richiamato dalla Corte per chiarire l’errore di inquadramento del motivo.

Massime di principio

  • In tema di fondo patrimoniale, il regime di inopponibilità o impignorabilità dei beni non opera in base alla sola natura del credito, ma richiede di verificare il rapporto tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
  • Chi contesta l’iscrizione ipotecaria o l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale deve allegare e provare i fatti costitutivi dell’illegittimità, inclusa l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • L’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 d.P.R. 602/1973, sicché il concessionario può procedere solo se ricorrono le condizioni legittimanti previste dalla norma.
  • L’erronea indicazione del vizio denunciato nel ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal contenuto della censura emerge un vizio processuale astrattamente idoneo a incidere sulla decisione.
  • Debiti fiscali o derivanti da attività imprenditoriale non sono automaticamente estranei ai bisogni della famiglia, dovendosi verificare in concreto se siano stati contratti per esigenze familiari o per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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