Cassazione Civile, Ordinanza n. 40110/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo di forniture di lubrificanti, poi opposto davanti al Tribunale e in seguito impugnato in appello e in cassazione. La ricorrente sosteneva che il contratto di fornitura prevedesse un termine di pagamento di novanta giorni dalla fattura, termine che sarebbe stato compatibile con le pattuizioni originarie e con la disciplina del pagamento, e che la società creditrice non potesse modificare unilateralmente tale termine. Deduceva inoltre di aver rifiutato la merce spedita in costanza di contestazione del nuovo termine e chiedeva il risarcimento del danno per la mancata vendita. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione di numerose norme in materia contrattuale e processuale, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel non considerare il patto sulla dilazione, nel valutare le prove testimoniali e nel ritenere dovuto il credito; in sostanza mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito sul contenuto del contratto, sulla consegna della merce, sull'inadempimento e sulla prova del termine di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, sollecitavano in realtà un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato, con valutazione non sindacabile, la mancata prova di una dilazione pattuita di novanta giorni, la mancata contestazione della consegna, l'irrilevanza dell'assegno richiamato rispetto al credito azionato e l'infondatezza della pretesa risarcitoria; ha inoltre richiamato i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale rileva l'esistenza del credito al momento della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1322, 1372 c.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'efficacia vincolante del contratto e dell'immodificabilità unilaterale delle pattuizioni, ma non ritenuti decisivi dalla Corte perché la censura implicava un riesame del merito.
art. 1183 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la pattuizione di un termine dilatorio di pagamento, ma la Corte ha rilevato che tale termine non era stato provato.
art. 1334 c.c.
richiamato nel ricorso senza che la sentenza ne ricavasse un principio decisivo autonomo.
art. 1374 c.c.
richiamato nel ricorso senza specifica autonomia decisoria nel provvedimento.
art. 1474 c.c.
richiamato nel ricorso; la Corte non fonda su tale norma la decisione, limitandosi a ritenere infondate le censure perché dirette contro accertamenti di fatto.
art. 1185 c.c.
richiamato nel ricorso senza che la Corte vi attribuisca un ruolo determinante nella decisione.
art. 2723 c.c.
richiamato nel ricorso in relazione alla prova del patto sul termine di pagamento, ma la Corte conferma la valutazione del giudice di merito sulla mancata prova.
art. 1460 c.c.
richiamato nel ricorso per giustificare il rifiuto della prestazione, ma la Corte ritiene insussistenti i presupposti difensivi alla luce dell'inadempimento accertato.
art. 2697 c.c.
richiamato nel ricorso sul riparto dell'onere probatorio; la Corte valorizza la mancata prova, da parte dell'opponente, del termine di pagamento pattuito.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte afferma che la ricorrente, formalmente denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere un improprio riesame del merito; ricorda che il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che l'erronea valutazione del materiale istruttorio integri violazione della norma; la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o attribuisce valore di prova legale a elementi non legali.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per chiarire che non è denunciabile come violazione di legge la mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato anch'esso come norma che impone al ricorrente di indicare e documentare il fatto decisivo asseritamente omesso.
art. 645 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è impugnazione del decreto, ma ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'esistenza del credito.
artt. 633 e 638 c.p.c.
richiamati per definire il procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretrato come vizio specifico limitato all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non estensibile alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente, in caso di rigetto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base di calcolo del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia travalicato i limiti legali della prova officiosa o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata considerazione di singoli elementi di prova quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio è di cognizione piena: il creditore può ottenere il rigetto dell'opposizione se il credito risulta esistente al momento della decisione, anche se non era ancora compiutamente esigibile al momento della domanda monitoria.
- Chi invoca un termine dilatorio o una pattuizione derogatoria rispetto al regime ordinario ha l'onere di provarne l'esistenza e il contenuto; in mancanza, resta ferma la debenza del prezzo secondo l'accertamento del giudice di merito.
- La pretesa risarcitoria collegata all'asserito illecito rifiuto della prestazione o alla mancata vendita presuppone la prova dell'inadempimento altrui; se l'inadempimento dell'opponente è accertato, la domanda risarcitoria resta priva di fondamento.
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