Cassazione Penale, Sentenza n. 793/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla restituzione di un'autovettura Renault (targa EP933KL) sequestrata come mezzo di prova nei procedimenti a carico di Giuseppina Benedetto. Il Pubblico ministero aveva disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo alla Alta Edilizia s.r.l. (ricorrente). Signorini aveva proposto opposizione rivendicando la proprietà per conto proprio/BRB s.p.a.; il G.i.p. ha accolto l'opposizione e ordinato la restituzione a Signorini, ritenendo questi detentore al momento del sequestro. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo travisamento dei fatti e che la documentazione provava la proprietà della Alta Edilizia (anche con decreto ingiuntivo civile non opposto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che il G.i.p. non ha valutato se dalla documentazione prodotta dalle parti emergesse una controversia seria sulla proprietà del veicolo e, in tal caso, avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile competente mantenendo il sequestro, conformemente all'art. 263 cod. proc. pen. La Corte ha altresì osservato che il P.M. e la polizia giudiziaria avevano correttamente operato il dissequestro in base al decreto originario.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
comma 3, comma 4, comma 5
Regola i decreti di dissequestro e le opposizioni: se è controversa la proprietà la decisione va rimessa al giudice civile (comma 3); il P.M. può emettere provvedimenti ex comma 4; è prevista l'opposizione ai sensi del comma 5. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice penale di valutare la serietà della controversia e, se accertata, rimandare al civile mantenendo il sequestro.
art. 354 c.p.p.
Norma sul verbale di sequestro probatorio: la polizia giudiziaria ha redatto il verbale ai sensi di questa disposizione. Ciò ha conferito validità formale all'operato della p.g. nonostante un errore materiale nel riferimento alla tipologia di sequestro.
art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo: il testo segnala che nel verbale ciò è stato erroneamente menzionato ma la qualificazione effettiva era di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354.
Massime di principio
- Se, in sede penale, è controversa la proprietà della cosa sottoposta a sequestro e la controversia appare seria, il giudice penale deve rimettere la questione al giudice civile competente e mantenere il sequestro fino alla decisione civile (art. 263, comma 3).
- Il Pubblico ministero può disporre il dissequestro e la restituzione se dagli atti risulta chiaramente l'avente diritto; tuttavia, se esistono contestazioni fondate di terzi, è necessario un esame approfondito delle prove documentali prima di ordinare la restituzione.
- Il giudice penale non può limitarsi a travisare il contenuto del decreto del P.M. o ignorare la documentazione probatoria delle parti: deve verificare la serietà della lite sulla proprietà e motivare adeguatamente la scelta di restituire il bene a un determinato soggetto.
- Errori materiali nel verbale (es. richiamo alla norma sbagliata) non invalidano automaticamente l'operato della p.g. se il contenuto sostanziale indica correttamente la natura e il destinatario del provvedimento; tuttavia il giudice deve accertare la sostanza dei fatti e la titolarità del diritto.
- In presenza di più pretendenti, è preferibile il rinvio alla giurisdizione civile per dirimere la questione proprietaria, evitando restituzioni che possano pregiudicare il diritto del reale proprietario.
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