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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale e tempestiva rinuncia del ricorrente e della relativa accettazione da parte del resistente, dichiarando cessata la materia del contendere anche in relazione alle spese di lite. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da domande proposte da un lavoratore per ottenere diritti derivanti dall'applicazione dell'art. 2112 c.c., accolte dal Tribunale di Roma e confermate in appello dalla Corte d'appello di Roma, che ha rigettato il gravame della società. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'appello. Prima dell'adunanza, però, entrambe le parti hanno depositato rinuncia agli atti, alle domande, al giudizio e all'azione, con reciproca accettazione, dichiarando inoltre di avere regolato concordemente le spese di lite del giudizio di cassazione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La controversia di merito riguardava diritti del lavoratore derivanti dall'applicazione della disciplina sulla continuazione del rapporto in caso di trasferimento d'azienda o fattispecie assimilate, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito della norma per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della definizione del giudizio mediante rinuncia accettata e cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, tutte le parti depositano rituale e tempestiva rinuncia agli atti, alle domande, al giudizio e all'azione, con relativa accettazione della controparte, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • Se il giudizio si estingue per rinuncia accettata e le parti hanno concordemente regolato le spese, la Corte può prenderne atto anche ai fini della statuizione sulle spese processuali.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per rinuncia accettata, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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