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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 641 del 16 luglio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, alle condizioni previste per il personale a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per complessivi 1.000 euro riferiti agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi, e aveva disposto il pagamento di 500 euro per le spese legali del giudizio lavoristico. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza il 23 settembre 2024 e nonostante il passaggio in giudicato certificato il 6 marzo 2025, non aveva provveduto a eseguirla. Ha chiesto l’ordine di conformazione entro sessanta giorni, mediante accredito di 1.000 euro sulla Carta del docente. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e l’inadempimento non contestato del Ministero. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 1.000 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e compiendo gli adempimenti necessari a soddisfare integralmente il giudicato. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, che dovrà intervenire entro trenta giorni dalla richiesta della ricorrente, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 900 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    L’ottemperanza è esperibile quando risulta documentato il giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Valutati tutti questi elementi la domanda di parte ricorrente va accolta, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare (tempestiva, ancorchè tardiva) esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 641 del 16.07.2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza, il 23.9.2024, a: “dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it” “uffgabinetto@postacert.istruzione.it “ “urp@postacert.istruzione.it” estratti dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto era decorso prima della proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    In particolare, con tale pronuncia è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/ 2015, per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui, per un importo pari ad euro 1.000,00, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo

    Il giudicato da eseguire riconosceva alla docente il beneficio della Carta elettronica, alle condizioni dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici indicati e per un importo complessivo di 1.000 euro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente documenta il passaggio in giudicato della pronuncia e l’omessa esecuzione da parte dell’amministrazione, anche in assenza di contestazione di quest’ultima.
  • Per le amministrazioni statali, una volta notificato il provvedimento giurisdizionale e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, l’inadempimento può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per conformarsi al giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia entro il termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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