Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13937/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Bari. Dal testo non emergono il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato né i motivi specifici dedotti, perché la Corte decide esclusivamente sulla ritualità del ricorso. La questione affrontata riguarda la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato, in un momento successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e quindi anche del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dall'imputato/condannato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato per ribadire l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base normativa della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto in violazione delle nuove regole di forma

  • legge n. 103 del 2017

    indicata come fonte della modifica che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    evocato implicitamente nel passaggio relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la Corte decide esclusivamente sulla ritualità dell'impugnazione, senza affrontare il merito del provvedimento impugnato, la posizione sostanziale dell'imputato resta non esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.