Cassazione Penale, Ordinanza n. 13937/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Bari. Dal testo non emergono il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato né i motivi specifici dedotti, perché la Corte decide esclusivamente sulla ritualità del ricorso. La questione affrontata riguarda la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato, in un momento successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e quindi anche del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dall'imputato/condannato
art. 613, comma 1, c.p.p.
richiamato per ribadire l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
base normativa della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto in violazione delle nuove regole di forma
legge n. 103 del 2017
indicata come fonte della modifica che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
evocato implicitamente nel passaggio relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la Corte decide esclusivamente sulla ritualità dell'impugnazione, senza affrontare il merito del provvedimento impugnato, la posizione sostanziale dell'imputato resta non esaminata nel merito.
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