Sentenza n. 210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 470/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 470/2024, che aveva respinto la domanda risarcitoria per il mancato accreditamento o inserimento a retta di un centro diurno socioassistenziale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva presentato nel 2015 un'istanza di accreditamento regionale per operare in regime di convenzione. La Regione non aveva definito tempestivamente il procedimento e, nel 2019, aveva adottato una nuova organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, facendo venir meno la possibilità per la cooperativa di ottenere l'accreditamento secondo il precedente assetto. In primo grado era stato chiesto il risarcimento di euro 486.991,00, o della diversa somma risultante da consulenza tecnica, per i danni derivanti dal mancato accreditamento o dall'ammissione a retta. Il TAR aveva escluso il nesso causale, rilevando che la cooperativa non aveva impugnato il silenzio serbato sull'istanza né la precedente delibera regionale n. 210/2015, che aveva sospeso il rilascio degli accreditamenti fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti. In appello la cooperativa ha sostenuto che l'omessa proposizione dell'azione avverso il silenzio fosse giustificata dalla peculiarità e dall'incertezza dell'iter amministrativo, caratterizzato da provvedimenti soprassessori e da contenziosi promossi da altri operatori, e che la delibera n. 210/2015 non fosse lesiva. Ha inoltre dedotto l'esistenza di un affidamento legittimo all'accoglimento dell'istanza dopo la delibera n. 503/2019 e ha reiterato le richieste istruttorie. La Regione ha chiesto la conferma della sentenza, riproponendo le eccezioni di decadenza, inammissibilità per mancata attivazione degli strumenti di tutela e carattere esplorativo della domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondata la domanda risarcitoria e prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari. Ha ribadito che l'art. 30, comma 3, c.p.a., in collegamento con l'art. 1227, comma 2, c.c., impone di valutare il comportamento complessivo del danneggiato e di escludere o ridurre il risarcimento dei danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e l'attivazione degli strumenti di tutela disponibili. La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio, eventualmente con richiesta di nomina di un commissario ad acta, costituisce una condotta rilevante ai fini del nesso causale e può elidere il risarcimento del danno da ritardo, poiché tale azione avrebbe con ogni probabilità evitato la produzione del pregiudizio. I provvedimenti soprassessori, i contenziosi promossi da altri operatori e la situazione di incertezza non esoneravano la cooperativa dall'attivarsi, ma rendevano ancora più necessario l'uso degli strumenti amministrativi e giurisdizionali. Il giudice ha inoltre ritenuto lesiva la delibera n. 210/2015, già vigente al momento della presentazione dell'istanza, sicché anche la sua mancata impugnazione incideva negativamente sul nesso causale. L'affidamento dedotto dalla cooperativa non poteva quindi giustificare l'omessa tutela. La sentenza di primo grado è stata confermata; la cooperativa è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori. È stata esclusa la condanna per lite temeraria ex art. 26 c.p.a., non essendo dimostrata la manifesta infondatezza dei motivi né la colpa grave.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti
La mancata o inefficace attivazione degli strumenti di tutela non costituisce una preclusione processuale automatica, ma un comportamento valutabile nel merito, alla luce della buona fede e del principio di solidarietà, per escludere o ridurre il danno evitabile.
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, l'esercizio di poteri sostitutivi; la sua mancata proposizione può rilevare ai fini dell'esclusione del danno da ritardo.
art. 1227, comma 2, c.c.
che considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato
La regola della non risarcibilità del danno evitabile impone al danneggiato di utilizzare con ordinaria diligenza gli strumenti idonei a prevenire o limitare il pregiudizio.
art. 1223 c.c.
È richiamato, insieme alle altre norme sulla causalità giuridica, quale fondamento della valutazione dei danni evitabili e del nesso causale.
art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.
La condanna per responsabilità aggravata richiede, oltre alla soccombenza, la manifesta infondatezza o altri presupposti qualificati, non ravvisati nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella domanda di risarcimento per lesione di un interesse legittimo, l'omessa impugnazione dell'atto lesivo o l'omessa attivazione degli altri rimedi amministrativi e giurisdizionali disponibili non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda, ma costituisce un comportamento del danneggiato da valutare nel merito ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227, comma 2, c.c.
- Il danno derivante dal ritardo dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento non è risarcibile quando l'interessato avrebbe potuto evitarlo mediante la tempestiva proposizione dell'azione avverso il silenzio, anche con eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta.
- La mancata attivazione dell'azione contro il silenzio può elidere il nesso di causalità giuridica tra inerzia amministrativa e danno, quando il rimedio omesso era concretamente idoneo a ottenere una decisione amministrativa in tempo utile e a prevenire il pregiudizio.
- Provvedimenti soprassessori, situazioni di incertezza procedimentale e contenziosi promossi da altri operatori non giustificano l'inerzia del titolare dell'interesse, ma possono rendere ancora più necessaria la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
- La mancata impugnazione di un atto già vigente e lesivo della posizione dell'interessato, quale un atto di sospensione del rilascio degli accreditamenti, può concorrere a escludere il nesso causale e la risarcibilità del danno successivamente lamentato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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