Sentenza del 29/01/2018 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Commissioni di delega - Contratti di assicurazione - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe commissioni di delega sono state qualificate come attività assicurative in senso stretto e, pertanto, come operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini IVA delle commissioni di delega relative a rapporti di coassicurazione. Sebbene tali commissioni siano prestazioni accessorie rispetto ai contratti principali di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, esse risultano strettamente e inscindibilmente collegate a tali operazioni. Per questa ragione ne condividono la natura assicurativa e il regime di esenzione IVA. L'assoggettamento autonomo delle commissioni a IVA determinerebbe una separazione artificiosa tra operazione principale e accessoria e, inoltre, potrebbe lasciare il soggetto inciso senza possibilità di rivalsa.
Norme richiamate
Articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative si applica anche alle commissioni di delega connesse a rapporti di coassicurazione quando esse sono funzionalmente e inscindibilmente collegate alle prestazioni assicurative principali.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, una prestazione accessoria può beneficiare dello stesso regime IVA dell'operazione principale quando presenta un collegamento diretto, necessario e inscindibile con essa.
- La qualificazione IVA non dipende esclusivamente dalla denominazione contrattuale della prestazione, ma dalla sua funzione economica e dal rapporto concreto con l'attività assicurativa principale.
- Non è corretto assoggettare a IVA una prestazione accessoria strettamente integrata in un'operazione assicurativa esente, se ciò comporta una frammentazione artificiosa dell'operazione complessiva.
- In situazioni analoghe occorre verificare se la prestazione accessoria costituisca un'attività autonoma oppure uno strumento necessario per la realizzazione e gestione dell'operazione assicurativa principale.
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