Sentenza n. 1361/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della delibera del 19.07.2022 n. -OMISSIS-, notificata il 26.07.2022, con la quale il Consiglio notarile di -OMISSIS- - viste le sentenze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- con cui la Corte di Cassazione ha reso definitive le sanzioni della sospensione disciplinare del Notaio -OMISSIS- comminate dalla Co.Re.Di Sicilia in esito ai procedimenti disciplinari nn. 8, 1 e 7 del 2017 - ha comminato al Notaio un periodo di sospensione di 5 mesi ed 8 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio notarile che ha determinato in cinque mesi e otto giorni il periodo di sospensione disciplinare ancora da scontare, senza computare il periodo di interdizione temporanea dall’esercizio della professione disposto in sede penale
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Consiglio notarile, preso atto della definitività di sanzioni disciplinari complessivamente pari a nove mesi di sospensione e detratte le sole sospensioni cautelari già subite in sede disciplinare, ha determinato in cinque mesi e otto giorni il periodo residuo da scontare. Il Consiglio non ha computato i dieci mesi di interdizione temporanea dall’esercizio della professione disposti dal giudice penale ai sensi dell’art. 290 c.p.p. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 158-quater, comma 3, della legge notarile, nonché proporzionalità, ragionevolezza e illogicità, sostenendo che la norma imporrebbe di computare ogni misura cautelare interdittiva, anche penale, senza distinguere l’autorità che l’ha applicata. Il secondo motivo censura la falsa applicazione dell’art. 158-quater della legge notarile e prospetta l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., assumendo una disparità rispetto alla disciplina degli avvocati, per i quali la durata dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria è computata nella corrispondente sospensione disciplinare. Il terzo motivo richiama il divieto di intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante, sostenendo che la mancata compensazione determinerebbe un’illegittima duplicazione afflittiva ed effetti anticoncorrenziali. Sono stati inoltre invocati il principio di ne bis in idem e il principio di proporzionalità nel rapporto tra sanzioni penali e disciplinari.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che l’art. 158-quater, comma 3, della legge notarile imponga il computo dell’interdizione cautelare penale nella sanzione disciplinare. La misura prevista dall’art. 290 c.p.p. ha natura cautelare e persegue finalità proprie del procedimento penale, mentre la sospensione disciplinare tutela il prestigio e il decoro della professione notarile; le due misure sono quindi autonome perché proteggono beni giuridici diversi. Il giudice ha valorizzato anche il dato sistematico secondo cui, quando il legislatore ha inteso riferirsi a interdizioni disposte in sede penale, lo ha previsto espressamente, come nell’art. 30, comma 5, della legge notarile. Ha respinto la censura costituzionale, ritenendo non irragionevole la differenza tra avvocatura e notariato: le professioni sono disciplinate da leggi diverse e ai notai sono istituzionalmente attribuite funzioni di pubblico ufficiale, con obblighi di indipendenza, imparzialità e tutela paritaria degli interessi dei contraenti. Quanto al doppio binario e alla concorrenza, il TAR ha rilevato anzitutto che non vi era piena identità dei fatti, poiché alcune violazioni notarili oggetto delle sanzioni disciplinari erano diverse dal fatto di falso in atto pubblico posto a fondamento della misura cautelare penale. Ha inoltre escluso la natura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare, in quanto rivolta a un gruppo delimitato di destinatari e finalizzata alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione, non alla protezione generale della collettività secondo i criteri Engel. La sanzione è stata pertanto ritenuta dovuta e non sproporzionata, senza violazione delle norme sulla concorrenza. Spese compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 158-quater, comma 3, l. 16 febbraio 1913, n. 89
La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione
La disposizione impone il computo della misura cautelare della sospensione prevista nell’ambito disciplinare, ma non è stata interpretata come riferita anche all’interdizione cautelare penale disposta ai sensi dell’art. 290 c.p.p.
art. 290 c.p.p.
La misura di divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali ha natura cautelare e risponde a finalità proprie del procedimento penale, diverse da quelle della sanzione disciplinare notarile.
art. 30, comma 5, l. 16 febbraio 1913, n. 89
Il riferimento espresso del legislatore all’interdizione dall’esercizio professionale disposta in sede penale conferma, sul piano sistematico, che il computo di tale misura non può essere esteso in via interpretativa all’art. 158-quater.
art. 54, comma 4, l. 31 dicembre 2012, n. 247
La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione
La disciplina prevista per gli avvocati non è applicabile analogicamente ai notai, poiché le due professioni hanno discipline legislative e funzioni istituzionali differenti.
art. 3 Cost.
Non impone identico trattamento tra avvocati e notai, essendo consentita una disciplina diversa per situazioni professionali ritenute non omogenee.
art. 97 Cost.
Non risulta violato dalla disciplina che mantiene autonomi il procedimento penale e quello disciplinare notarile.
art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
Il richiamo alle norme sulle associazioni di imprese non consente di censurare la sanzione disciplinare, non essendo stata accertata una restrizione della concorrenza.
art. 101 TFUE
La mancata detrazione dell’interdizione penale non integra, secondo il TAR, un’intesa restrittiva o un abuso incidente sulla concorrenza.
Massime di principio
- La misura cautelare penale interdittiva dell’esercizio di una professione e la sanzione disciplinare professionale restano autonome quando perseguono finalità e tutelano beni giuridici diversi: la prima opera nel procedimento penale, mentre la seconda protegge il prestigio e il decoro della professione.
- Il computo di una misura cautelare penale nella corrispondente sanzione disciplinare non può essere desunto per interpretazione estensiva quando la disciplina ordinistica prevede il computo della sola misura cautelare disciplinare e il legislatore ha previsto espressamente, in altre disposizioni, il rilievo dell’interdizione penale.
- La diversa disciplina del rapporto tra interdizione penale e sanzione disciplinare prevista per professioni differenti non viola di per sé il principio di uguaglianza, quando le professioni presentano funzioni istituzionali non omogenee, in particolare per l’attribuzione a una di esse di funzioni di pubblico ufficiale e di obblighi di indipendenza e imparzialità.
- Il principio del ne bis in idem e le censure fondate sul doppio binario non sono pertinenti in assenza di identità dei fatti posti a fondamento delle diverse misure e quando la sanzione disciplinare non possiede natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel.
- Una sanzione disciplinare rivolta a un gruppo delimitato di professionisti e finalizzata alla tutela del prestigio e del decoro dell’ordine non è sostanzialmente penale se non presenta, secondo i criteri Engel, natura generale e astratta, finalità propriamente punitiva e preventiva rivolta all’intera collettività e un grado di afflizione assimilabile a quello della sanzione penale.
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