Ordinanza n. 60/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 503 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento comunale ostativo alla realizzazione dell'intervento edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli interessati hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Veneto di reiezione della domanda cautelare. Dal testo emerge che l'intervento riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. Veneto n. 11/2004. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione dell'intervento e dalla stipula di un preliminare di vendita, prospettando la necessità della tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. Il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione dell'intervento edilizio è stato qualificato come essenzialmente patrimoniale e, quindi, suscettibile di ristoro per equivalente. La medesima valutazione è stata riferita al danno connesso alla stipula del preliminare di vendita, che non attribuisce, secondo il giudice, una diversa natura al pregiudizio. In assenza della prova di un danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato in primo grado, la domanda cautelare è stata ritenuta priva del presupposto necessario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 44, comma 5, l.r. Veneto n. 11/2004
Richiamato quale fondamento normativo dell'intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento oggetto della controversia.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione di un intervento edilizio non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando abbia natura essenzialmente patrimoniale e sia suscettibile di ristoro per equivalente.
- La stipula di un preliminare di vendita non rende di per sé irreparabile il danno patrimoniale connesso alla mancata realizzazione dell'intervento edilizio, se anche tale pregiudizio può essere risarcito per equivalente.
- L'appello cautelare deve essere respinto quando la parte non dimostri il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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