Sentenza n. 1468/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6233/2024, depositata e resa pubblica il 30.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20509/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di 1.500 euro relativo agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, allegando la definitività della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il titolo era stato notificato al Ministero, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava provato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando la Carta elettronica per gli importi e le annualità riconosciuti, oltre agli interessi previsti dal titolo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, con limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione, compresa la liquidazione della penale eventualmente maturata. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione; il commissario deve compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di applicare una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria per stimolare l'adempimento dell'amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione, entro il limite del 10% della sorte capitale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto necessario per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente alla sentenza entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e compulsoria e può essere applicata anche quando l'obbligazione di facere consiste nell'emissione di un beneficio elettronico di valore economico determinato; la misura può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione e soggetta a un limite massimo proporzionato alla sorte capitale.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio.
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