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Sentenza

Sentenza n. 5375/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1780/2022, pubblicata il 26.4.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202602069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1780/2022, pubblicata il 26 aprile 2023 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 1.093,53 a un docente ed € 744,00 all'altra docente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo. La sentenza, non impugnata e passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 16 settembre 2025 ai fini dell'esecuzione; secondo i ricorrenti era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse pagato. Hanno domandato l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, che era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che non risultava intervenuta l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, gli importi riconosciuti nel giudicato (€ 744,00 e € 1.093,53), oltre agli interessi legali e all'eventuale rivalutazione indicati nella sentenza da eseguire. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; su istanza dei ricorrenti, il commissario dovrà insediarsi e assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o a quello eseguito dal commissario; l'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di provvedere. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo da un lato, quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e dall’altro lato, quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato; decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con quello del commissario ad acta. La nomina e l'insediamento del commissario non eliminano il potere dell'Amministrazione di adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; - è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96; - non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

    Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione, unitamente al giudicato notificato e alla persistente mancata esecuzione, consente di ordinare in sede di ottemperanza l'adempimento dell'obbligo giudizialmente accertato.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce un'utilità a carico dell'Amministrazione ha valore conformativo e ordinatorio nei confronti di quest'ultima; in ottemperanza, l'obbligo consiste nel far conseguire concretamente al creditore il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Quando il giudicato notificato all'Amministrazione non è stato eseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali dovuti in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato per adempiere e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non sottrae all'Amministrazione il potere di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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