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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24395/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania (02/02/2022) che aveva confermato la condanna emessa con rito abbreviato dal GUP (12/01/2021) a 20 anni di reclusione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso (clan Santangelo - Taccuni), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione/spaccio di cocaina, eroina e marijuana (fatti ad Adrano, ottobre 2014 - luglio 2016). Il ricorso deduceva: violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i delitti associativi e per l'art. 73 DPR 309/1990; contestazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia (anche il fratello Valerio Rosano), ritenuti generici e di sentito dire; carenza di specificazione della qualità/ruolo dell'imputato all'interno delle organizzazioni e vuoto motivazionale rispetto alle imputazioni e al riconoscimento del ruolo di "organizzatore" ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990; contestazione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. all'imputazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 in presenza di medesima compagine personale (conseguente dedotta esistenza di concorso formale tra le imputazioni).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale trasmessa digitalmente dal difensore in data 09/05/2023, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Di conseguenza la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali (credibilità dei collaboratori, riconoscimento delle aggravanti, ruolo di organizzatore, ecc.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa l'11/05/2023.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia formale del difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzata per motivare l'obbligo di versamento di una somma equa in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma richiamata dalle parti in relazione all'aggravante di tipo mafioso; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità all'imputazione ex art. 74 DPR 309/1990 per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Richiamato come norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che attribuisce la figura dell'organizzatore; la questione relativa al riconoscimento del ruolo di organizzatore non è stata valutata nel merito dalla Corte di Cassazione a causa della rinuncia.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Richiamato in relazione agli episodi di traffico per i quali era contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; la Corte non ha deciso sul merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio relativo alla valutazione dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non configurabile tale assenza nel caso di specie.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità della impugnazione: prima di rinunciare valutare attentamente se si vuole ottenere una pronuncia di merito.
  • Se il ricorrente rinuncia, la Corte non esamina le questioni sostanziali (es. credibilità dei collaboratori, riconoscimento di aggravanti, qualificazione soggettiva): le censure restano non valutate.
  • Le contestazioni sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia richiedono argomentazioni concrete (contraddizioni evidenziabili, mancanza di conoscenza diretta, elementi a favore dell'imputato): censure generiche o di "sentito dire" sono deboli.
  • Per il riconoscimento del ruolo (es. organizzatore ex art. 74 DPR 309/1990) è necessario indicare prove specifiche che colleghino il comportamento dell'imputato a funzioni direttive o organizzative all'interno dell'associazione.
  • In ipotesi di più imputazioni associative con la stessa compagine personale (possibile concorso formale), è importante argomentare la natura giuridica del concorso e il motivo per cui un'aggravante non dovrebbe operare: la difesa deve indicare la sovrapposizione oggettiva e le relative conseguenze giuridiche.
  • La condanna al pagamento di spese e somme (cassa delle ammende) può seguire anche la rinuncia: valutare il rischio economico prima di dichiarare rinuncia o abbandono del gravame.
  • In fase di impugnazione, predisporre ricorso dettagliato e puntuale su ogni motivo, con riferimento ai singoli atti probatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri), per aumentare le possibilità di esame di merito in Cassazione.

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