Cassazione Penale, Sentenza n. 14866/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 157 c.p. sostenendo che il termine di prescrizione dei reati (tentata estorsione e lesioni) era maturato prima della decisione della Corte d'appello. Anche il difensore dell'imputato ha sollevato l'eccezione di prescrizione e, in parte, censurato la motivazione della Corte di appello in ordine alla valutazione delle prove (irrilevanza della perquisizione tardiva, valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di tentata estorsione e lesioni perché estinti per prescrizione ed ha eliminato le relative pene. Conseguentemente ha rideterminato la pena residua per il reato di rapina in anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte ha invece ritenuto non fondati i rilievi difensivi sulla motivazione e sulla valutazione della prova in ordine alla perquisizione e alle dichiarazioni testimoniali, confermando che la valutazione operata dalla Corte d'appello è logica e supportata da riscontri.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha ritenuto che, calcolando il termine di prescrizione in base alla pena edittale massima applicabile (tenendo conto delle maggiorazioni e degli effetti degli atti interruttivi), la prescrizione dei reati di tentata estorsione e di lesioni era maturata prima della sentenza d'appello, determinando l'estinzione dei reati.
art. 160, commi 1 e 2, cod. pen. (effetti interruttivi)
Gli atti interruttivi operano l'aumento del termine di prescrizione di un quarto; la Corte li ha considerati nel calcolo complessivo del termine (es.: estorsione: 6 anni e 8 mesi + 1/4 = 8 anni e 4 mesi).
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Il tentativo comporta la riduzione della pena fino a un terzo; la Corte ha utilizzato la normativa per determinare la pena edittale massima della tentata estorsione ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 629 cod. pen. (rapina)
Richiamato per la determinazione dell'ipotetica pena base della rapina e del relativo calcolo prescrizionale quando rilevante; la rapina è rimasta invece con pena rideterminata in seguito all'annullamento degli altri reati per prescrizione.
artt. 582-585 cod. pen. (lesioni personali)
Utilizzati per individuare il termine massimo di prescrizione applicabile alle lesioni contestate (la Corte ha ritenuto il termine complessivo di sette anni e sei mesi, secondo il calcolo effettuato).
art. 161 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art.157 per il computo del termine di prescrizione applicabile alle lesioni; la Corte ha considerato gli artt. 157 e 161 per stabilire il termine prescrizionale complessivo.
art. 620 lett. L cod. proc. pen.
Applicato per la rideterminazione della pena in sede di cassazione dopo l'annullamento senza rinvio delle condanne per i reati prescritti; la Corte ha eliminato gli aumenti per la continuazione e rideterminato la pena residua.
art. 83 comma 2 DPR 115/02
La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato...
La Corte ha ritenuto che non potesse decidere sulla richiesta di liquidazione delle spese in questa sede perché la liquidazione delle spese è di competenza dell'autorità che ha svolto la fase procedimentale o, per la cassazione, del giudice di rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Se la prescrizione è rilevabile in base al calcolo della pena edittale e degli effetti degli atti interruttivi, la Cassazione può annullare senza rinvio le condanne per i reati estinti per prescrizione.
- Il calcolo del termine prescrizionale si effettua sulla base della pena edittale massima applicabile (tenendo conto delle fattispecie di aumento o diminuzione come l'art.56 sul tentativo) e considerando gli eventuali aumenti per gli atti interruttivi (art.160 c.p.).
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta l'eliminazione della pena relativa e la rideterminazione delle eventuali pene residue per i reati ancora sussistenti (art.620 lett. L c.p.p.).
- Valutazioni probatorie della Corte di merito (es. rilevanza di una perquisizione tardiva, attendibilità di testimoni) sono di regola insindacabili in Cassazione se logiche e supportate da riscontri; la semplice diversa interpretazione difensiva non è sufficiente a rimettere in discussione la motivazione.
- La liquidazione delle spese per patrocinio a spese dello Stato segue regole specifiche (DPR 115/02 art.83) e va disposta dall'autorità che ha proceduto nella fase o grado corrispondente, non necessariamente dalla Corte di cassazione.
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