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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11716/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni docenti di sostegno a tempo indeterminato, inquadrati come insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria superiore, hanno agito contro il Ministero chiedendo in via principale un diverso inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno delle scuole superiori di secondo grado, con conseguente diritto al trattamento economico corrispondente dalla data di immissione in ruolo; in via subordinata hanno chiesto le differenze retributive per avere svolto, sin dall'inizio del rapporto, le medesime attività degli insegnanti di sostegno in possesso di laurea e specializzazione. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: illegittimità costituzionale dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e degli artt. 52 e 35 d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'insegnamento di sostegno prescinde dalla classe di concorso e che non sarebbe giustificata una diversa retribuzione tra docenti impegnati nelle medesime attività; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non provata l'identità delle mansioni; omesso esame di una questione decisiva in relazione all'art. 15 della l. 128/2013, assumendo che la normativa avrebbe eliminato ogni differenziazione tra insegnanti di sostegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché la decisione di merito era conforme al principio già affermato da Cass. n. 33237/2021: l'insegnamento su posto di sostegno resta collegato al ruolo di appartenenza e alla classe di concorso/titolo di accesso del docente, mentre in materia di inquadramento e trattamento economico nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è rimessa all'autonomia collettiva, che può prevedere differenziazioni anche in presenza di una unitaria area docente. La Corte ha valorizzato la persistente distinzione contrattuale tra le diverse categorie di docenti e la diversità di professionalità legata ai titoli di studio e ai percorsi di accesso. Ha inoltre ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e ha dato atto, quanto alla notifica del ricorso, che la sua nullità non imponeva rinnovazione in presenza di rigetto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa del Ministero; disposto l'avviso sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La censura di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché la decisione di merito è stata comunque confermata sulla base di una ratio dirimente di diritto sostanziale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il potere di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato la motivazione di precedente conforme senza riprodurla integralmente.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato dai ricorrenti; la Corte ha escluso che consenta l'acquisizione definitiva di un diverso inquadramento nel caso dedotto, valorizzando invece il ruolo di appartenenza e la disciplina collettiva.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti nel sostenere la tesi dell'inquadramento; non è stato accolto come base per il diverso trattamento richiesto.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha affermato che non può essere invocato per censurare le differenziazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata respinta la doglianza sulla mancata prova dell'identità delle mansioni, perché la Corte ha ritenuto assorbente e dirimente la diversa disciplina dell'inquadramento e della retribuzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per sostenere l'illegittimità della differenziazione retributiva; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo la diversità di trattamento giustificata dalla diversa professionalità e dal diverso titolo di accesso.

  • art. 36 Cost.

    Invocato a fondamento del diritto a una retribuzione corrispondente alle mansioni svolte; la Corte ha ritenuto legittima la differenziazione economica prevista dalla disciplina collettiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 15 della legge n. 128/2013, comma 3-bis

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'eliminazione di ogni differenziazione fra insegnanti di sostegno; la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 13 della legge n. 104/1992

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la propria posizione sull'insegnamento di sostegno.

  • art. 25 del CCNL 19 aprile 2018

    Richiamato per evidenziare la persistente distinzione, nell'area docente, tra diverse categorie di personale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

  • art. 1 del CCNL 4 agosto 1995

    Richiamato come base dell'unità dell'area docente, che tuttavia non comporta equiparazione totale di competenze, responsabilità e trattamento economico.

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato per confermare che, dopo cinque anni nel ruolo di sostegno, è possibile chiedere il trasferimento al ruolo comune, a conferma della permanenza di distinzioni di ruolo.

  • d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato come T.U. della scuola per la disciplina dei ruoli del personale docente e dei passaggi fra ruoli.

  • L. n. 107/2015, art. 1, comma 59

    Richiamato come indice della specifica differenziazione della professionalità degli insegnanti tecnico-pratici.

  • D.P.R. n. 19/2016

    Richiamato per la previsione di classi di concorso distinte per insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per evitare attività inutili.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per evitare condotte processuali dilatorie o inutili.

Massime di principio

  • Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la disciplina degli inquadramenti e del trattamento economico del personale è rimessa all'autonomia collettiva; il giudice non può sostituirsi alle parti sociali per imporre un diverso assetto retributivo non previsto dal sistema contrattuale.
  • L'unicità della funzione docente non comporta, di per sé, un profilo professionale unico né una totale equiparazione di competenze, responsabilità e trattamento economico tra tutte le categorie di insegnanti.
  • La prestazione su posto di sostegno non elide il ruolo di appartenenza del docente né il titolo di accesso posseduto: ai fini dell'inquadramento e della retribuzione rilevano la classe di concorso, l'abilitazione e la specializzazione richieste dall'ordinamento.
  • Una differenziazione retributiva tra docenti può essere legittima se trova fondamento nella diversità del titolo di studio, del percorso di accesso e della professionalità correlata al ruolo, senza violare gli artt. 3 e 36 Cost.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può condurre all'accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata sia comunque sorretta da una ratio dirimente di diritto sostanziale non scalfita dai motivi proposti.
  • Quando il ricorso è infondato nel merito, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo non impone necessariamente la rinnovazione della notificazione, se ciò comporterebbe un inutile aggravio processuale in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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