Cassazione Civile, Ordinanza n. 01678/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa da un custode giudiziario della quota sociale sequestrata, poi fatta propria dal curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento della società. In primo grado il Tribunale aveva accertato la responsabilità degli amministratori e liquidato un danno rilevante; in appello la Corte di Venezia aveva confermato la responsabilità ma ridotto il risarcimento, escludendo la sindacabilità della scelta imprenditoriale di mutare il principale oggetto produttivo della società, ma ravvisando mala gestio in altre operazioni, tra cui l'acquisto di un magazzino a prezzo sproporzionato e la concessione gratuita di un immobile a società riconducibili ai soci di maggioranza. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità del processo per mancata nomina di un curatore speciale della società convenuta, essendo gli amministratori in conflitto di interessi; 2) violazione dell'art. 819-ter c.p.c. e della clausola compromissoria statutaria, con conseguente incompetenza del giudice ordinario; 3) violazione delle norme su consulenza tecnica e prova, perché la Corte d'appello avrebbe fondato l'accertamento di responsabilità solo sulla c.t.u., la quale avrebbe riguardato soltanto il danno; 4) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e sulla business judgement rule, sostenendo che il giudice non potesse sindacare le scelte di gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo il fallimento e la costituzione del curatore fallimentare, la società era comunque rappresentata nel processo e non sussisteva più la necessità né la possibilità di nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; ha aggiunto che l'eccezione di nullità non può essere strumentalmente utilizzata dal convenuto per ottenere l'annullamento di una condanna pronunciata in favore della massa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in via derivata, perché l'eccezione di arbitrato era stata correttamente dichiarata tardiva e la censura dipendeva dalla pretesa nullità del processo, già esclusa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sotto la veste di violazione di legge mirava in realtà a contestare il merito dell'accertamento fattuale e la motivazione, non sindacabili in cassazione, specie in presenza di doppia conforme; comunque è stato giudicato infondato, poiché la Corte territoriale non aveva basato la decisione solo sulla c.t.u., ma anche su fatti pacifici e su accertamenti documentali e ispettivi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva rispettato la business judgement rule, escludendo il sindacato sul mero mutamento dell'oggetto produttivo, ma ammettendolo rispetto ad operazioni non ragionevoli e prive di vantaggi compensativi per la società amministrata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
disciplina l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società a responsabilità limitata per i danni cagionati alla società.
art. 78 c.p.c.
la nomina del curatore speciale serve a tutelare la parte rappresentata; viene meno se la società è validamente rappresentata dal curatore fallimentare.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esclude che possa essere utilizzato dal convenuto per ottenere la nullità del processo in assenza di lesione della parte rappresentata.
art. 180 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa nullità del processo, ma senza rilievo decisivo una volta escluso il difetto di rappresentanza.
art. 819-ter c.p.c.
l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria deve essere tempestiva; se sollevata solo in appello è tardiva.
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, ma la Corte afferma che la censura mirava in realtà a contestare il merito dell'accertamento.
art. 191 c.p.c.
norma sulla nomina del consulente tecnico, richiamata in relazione alla critica all'uso della c.t.u., ma non violata.
art. 195 c.p.c.
richiamata in tema di consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisi una vera violazione.
art. 112 c.p.c.
invocato insieme agli altri articoli processuali, ma la Corte esclude un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura attiene al merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione delle risultanze probatorie, ma non risulta violato.
art. 2380-bis c.c.
richiamato nel motivo sulla responsabilità degli amministratori, ma la Corte applica correttamente la regola della business judgement rule.
art. 2381 c.c.
richiamato nel contesto della sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori.
art. 2392 c.c.
criterio di diligenza del mandatario cui va parametrata la ragionevolezza ex ante delle scelte gestorie.
art. 2394-bis c.c.
richiamato per indicare la legittimazione del curatore fallimentare ad agire nell'interesse della massa e dei creditori.
art. 31 legge fall.
attribuisce al curatore fallimentare i poteri di rappresentanza della società fallita nel processo.
art. 146, comma 2, legge fall.
richiamato per evidenziare la rappresentanza del fallimento nell'azione di responsabilità a tutela della massa e dei creditori.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità processuali, ma i relativi motivi sono stati respinti o dichiarati infondati/inammissibili.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, la revisione in cassazione dell'accertamento di fatto è ulteriormente limitata.
Massime di principio
- La nullità del processo per difetto di rappresentanza della società non è configurabile quando, per effetto del fallimento, la società sia assistita nel giudizio dal curatore fallimentare, che ne assume la rappresentanza processuale e non versa in conflitto di interessi rilevante ai fini dell'art. 78 c.p.c.
- L'eccezione di incompetenza fondata su clausola compromissoria deve essere proposta tempestivamente; se sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello, è tardiva e inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente processuale in una contestazione del merito dell'accertamento di fatto e della motivazione, specie in presenza di doppia conforme.
- La consulenza tecnica non può essere utilizzata come unico parametro di critica se la sentenza di merito fonda l'accertamento anche su fatti pacifici, documenti e verifiche ispettive; la censura che mira a rivalutare tali risultanze è inammissibile.
- La business judgement rule impedisce il sindacato giudiziale sul merito delle scelte imprenditoriali, ma non esclude il controllo sulla loro ragionevolezza ex ante, sulla diligenza informativa e sull'adozione delle cautele normalmente richieste.
- Le scelte gestorie devono essere valutate nell'interesse della società amministrata e non di altre società del gruppo o comunque soggetti diversi; eventuali sacrifici di quest'ultima sono giustificabili solo se emergano concreti vantaggi compensativi per la società danneggiata.
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