Sentenza n. 145/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data-OMISSIS-, con cui veniva rigettata l’istanza presentata dall’odierno ricorrente per il rilascio di porto d’armi per uso venatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto d'armi per uso venatorio, confermato in sede di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile fondato sull'asserita inaffidabilità nell'uso delle armi del padre, familiare del richiedente. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS, evidenziando la propria giovane età, la condotta specchiata e l'assenza di elementi personali negativi quanto alla buona condotta e al rischio di abuso delle armi. Ha inoltre contestato l'illogicità e la contraddittorietà del riferimento ai legami familiari, poiché non vi sarebbe coabitazione con il padre e i precedenti di quest'ultimo, collegati all'attività di allevamento e commercio di bestiame, sarebbero lievi e relativi a reati ambientali o economici, privi di collegamento diretto con l'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto condivisibile che la valutazione di affidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi possa considerare, oltre alla personalità del richiedente, tutte le circostanze idonee a incidere sulla custodia delle armi e i rapporti familiari o personali che possano consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati. Tuttavia, la mera esistenza di un legame familiare con una persona ritenuta controindicata non è sufficiente a fondare l'inaffidabilità del richiedente. Occorrono specifici elementi relativi ai rapporti tra i soggetti, quali influenza o condizionamento, coabitazione o concreta facilità di accesso alle armi, nonché una motivazione puntuale sul rischio prognostico ravvisato. Nel caso concreto, il ricorrente risiedeva in un'abitazione distinta, non era stato contestato un libero accesso del padre al luogo di custodia delle armi, la condotta del richiedente era specchiata e la giovane età non dimostrava di per sé la sua condizionabilità. Inoltre, i precedenti del padre, per quanto emergeva, riguardavano reati ambientali o economici connessi all'attività d'impresa e non condotte violente o direttamente collegate all'uso delle armi. La Questura aveva quindi fondato la decisione su elementi insufficienti e non adeguatamente motivati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
La valutazione dei requisiti di buona condotta e affidabilità per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza deve essere riferita al richiedente e adeguatamente motivata anche alla luce delle circostanze concrete rilevanti.
art. 43 TULPS
Il diniego del porto d'armi richiede una valutazione concreta dell'affidabilità del richiedente e del rischio di abuso delle armi; la controindicazione riferita a un familiare non può automaticamente riflettersi sul richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d'armi, l'amministrazione può considerare non solo la personalità del richiedente, ma anche le circostanze concrete relative alla custodia delle armi e ai suoi rapporti familiari o personali, quando possano incidere sul rischio che le armi siano sottratte o utilizzate da soggetti non autorizzati.
- La mera esistenza di un rapporto familiare con una persona ritenuta inaffidabile nell'uso delle armi non è, di per sé, sufficiente a negare il titolo di polizia al richiedente. Occorre dimostrare e motivare specifici elementi di influenza, condizionamento, coabitazione o concreta facilità di accesso alle armi tali da rendere prevedibile un abuso.
- Il giudizio prognostico di inaffidabilità deve riguardare il richiedente; una valutazione negativa riferita a un familiare può rilevare soltanto quando le caratteristiche specifiche del rapporto siano idonee a riflettersi concretamente sulla condotta del richiedente o sulla sicurezza della custodia.
- Quando i precedenti penali o di polizia considerati riguardano reati privi di collegamento con l'uso delle armi e non implicano condotte violente, l'amministrazione deve motivare specificamente il difetto del requisito della buona condotta, tenendo conto della gravità, del numero e della collocazione temporale dei precedenti nel percorso di vita del soggetto interessato.
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