Cassazione Penale, Sentenza n. 15166/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il motivo si focalizza sul fatto che la decisione sarebbe fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale, secondo il ricorrente, dovrebbe essere risentita a chiarimenti dallo stesso Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. Ritiene che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato la sussistenza del presupposto cautelare ai sensi dell'art. 273 c.p.p., fondandosi non solo sulle dichiarazioni della persona offesa (Banchi) ma anche su elementi fattuali contenuti nel verbale di arresto. Il Tribunale ha valutato i canoni probatori di questa Corte, ritenendo provata a livello indiziario la fattispecie di tentata rapina impropria e ha scartato come inconsistente la versione difensiva (presenza sul posto per fumare uno spinello). Ha inoltre ritenuto che la mera eventualità che la persona offesa possa essere richiamata a chiarimenti non contraddice la valutazione data alle sue dichiarazioni. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 (convertito L. 18/12/2020 n. 176) e modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)
Norma richiamata per spiegare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; quindi le parti hanno formulato deduzioni scritte senza udienza orale, secondo la disciplina emergenziale e le sue successive modifiche
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come il presupposto cautelare da valutare: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale abbia adeguatamente accertato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti da tale norma, basandosi su dichiarazioni della persona offesa e su elementi del verbale di arresto
Massime di principio
- Per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, il giudice può fondarsi sia sulle dichiarazioni della persona offesa sia su elementi fattuali autonomi (es. verbale di arresto); la presenza di più fonti rafforza la legittimità della misura cautelare.
- La mera possibilità che la persona offesa venga in futuro richiamata a chiarimenti non annulla né contraddice automaticamente il valore probatorio delle sue dichiarazioni già acquisite; si tratta di un elemento meramente eventuale che non comporta di per sé la nullità o l'insufficienza della motivazione.
- In sede di impugnazione per cassazione un motivo che deduca solo carenza o manifest illogicità della motivazione deve dimostrare in modo chiaro e concreto il vizio; argomentazioni generiche o alternative difensive non fondate sui documenti rischiano di essere ritenute manifestamente infondate e portare all'inammissibilità del ricorso.
- Il riesame della misura cautelare non equivale a un nuovo giudizio di merito sulla colpevolezza; il controllo è incentrato sulla adeguatezza e sulla logicità della motivazione circa i presupposti cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, gravi indizi).
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può includere l'irrogazione di una somma verso la cassa delle ammende a titolo di congrua liquidazione.
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