Cassazione Civile, Ordinanza n. 10287/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva chiesto di far dichiarare inefficace nei confronti della procedura, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., e in subordine ex art. 2033 c.c., il pagamento di euro 105.404,84 eseguito da una società fallita a titolo di canoni di locazione relativi a due immobili destinati ad attività alberghiera. Secondo la curatela, la società che aveva effettuato il pagamento non era la conduttrice degli immobili, ma solo affittuaria dell’azienda alberghiera, mentre il contratto di locazione era intestato a un diverso soggetto. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il pagamento non fosse atto gratuito, perché eseguito per consentire alla società poi fallita di continuare l’attività nei locali, dunque per perseguire un interesse proprio giuridicamente apprezzabile, e aveva escluso i presupposti della revocatoria. In Cassazione la curatela ha dedotto, con il primo motivo, la nullità degli atti e della sentenza d’appello per la morte dell’unico difensore nel corso del giudizio, prima della scadenza dei termini per le memorie di replica; ha inoltre denunciato, con il secondo e terzo motivo, la violazione degli artt. 64 L.F. e 2901 c.c., motivi che restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la morte dell’unico difensore della parte costituita nel corso del giudizio di appello comporti automaticamente l’interruzione del processo, anche se l’evento non sia stato conosciuto dal giudice o dalle altre parti, e renda nulli gli atti successivi e la sentenza pronunciata. Ha escluso che fosse necessario, per far valere tale nullità, allegare e provare in concreto un pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela; i motivi relativi alla sua violazione sono rimasti assorbiti dalla nullità processuale accolta.
art. 66 L.F.
Richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela fallimentare; non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 2033 c.c.
Invocato in via subordinata dalla curatela per la ripetizione dell'indebito; non esaminato nel merito.
art. 190 c.p.c.
È richiamato nel precedente giurisprudenziale sul rapporto tra morte del difensore e scadenza dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria; non incide sulla ratio decidendi.
art. 64 L.F.
Denunciata come violata nel secondo motivo; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- La morte dell'unico difensore della parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se l'evento non è conosciuto dal giudice o dalle altre parti, e preclude ogni ulteriore attività processuale.
- La sentenza pronunciata dopo l'interruzione automatica del processo è nulla, insieme agli atti successivi, e tale nullità può essere dedotta e provata per la prima volta in cassazione.
- Chi impugna la sentenza d'appello per violazione del contraddittorio dovuta alla mancata possibilità di depositare difese finali o memorie di replica non ha l'onere di indicare in concreto quali specifiche argomentazioni avrebbe potuto svolgere per ottenere un esito diverso nel merito.
- La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nella fase decisoria integra nullità processuale per sé, senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.
- Quando viene accolta una censura processuale che travolge la sentenza, le ulteriori doglianze sul merito restano assorbite e il giudice di rinvio deve decidere nuovamente la controversia.
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