Circolare numero 234 del 22-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri per il rilascio delle attestazioni di correntezza contributiva, alla luce delle regolarizzazioni agevolate previste dal d.l. n. 538/1996. Chiarisce quando la correntezza può essere riconosciuta alle imprese che hanno in corso un "condono" rateale, come comportarsi in caso di agevolazioni per eventi calamitosi e quali verifiche svolgere per consorzi e cooperative. Richiama inoltre le SAP al rispetto rigoroso del fac-simile allegato, all’invio corretto delle attestazioni e alla rapida evasione delle richieste, distinguendo le attestazioni di correntezza da quelle di regolarità contributiva.
Attestazioni di correntezza e regolarità contributiva: regole per condono, calamità e consorzi
Attestazioni di correntezza e regolarità contributiva
La circolare interviene sui criteri di rilascio delle attestazioni di correntezza contributiva, aggiornando la disciplina in relazione alle regolarizzazioni agevolate introdotte dal d.l. n. 538 del 23.10.96 e richiamando le SAP a un uso rigoroso delle modalità di attestazione. Il documento chiarisce inoltre il trattamento delle richieste relative a eventi calamitosi e a consorzi di imprese o cooperative, con indicazioni operative per il corretto esame delle posizioni contributive.
Regolarizzazioni agevolate e riconoscimento della correntezza
In presenza di imprese che abbiano in corso una regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi, la correntezza contributiva può essere riconosciuta solo se, al momento della richiesta, risultano pagate le rate già scadute e non sussistono ulteriori motivi ostativi. La circolare evidenzia che, poiché tali esposizioni debitorie restano pendenti per un periodo prolungato, si è resa necessaria una diversa disciplina della valutazione del requisito. La circostanza va comunicata al soggetto richiedente.
Il fac-simile allegato alla circolare deve essere utilizzato dalle SAP per evadere le richieste di attestazione. Il modello sostituisce i precedenti e contempla espressamente l’ipotesi della regolarizzazione agevolata ex d.l. n. 538/96.
Agevolazioni per eventi calamitosi
Per le aziende colpite da eventi calamitosi, la circolare richiama la prassi secondo cui il legislatore interviene con provvedimenti straordinari che, di norma, sospendono i termini di versamento dei contributi previdenziali. Se l’impresa chiede una dichiarazione di correntezza nel periodo di utilizzo di tali agevolazioni, la richiesta deve essere soddisfatta in mancanza di altri elementi ostativi. La scelta è motivata dalla specificità della situazione e dal riconoscimento di una oggettiva impossibilità di adempiere.
Consorzi di imprese e cooperative
La circolare affronta anche i casi di richieste riferite a consorzi di imprese o cooperative. In tali ipotesi, la correntezza contributiva non va riferita soltanto al consorzio, ma anche alle consorziate che concorrono alla formazione dei requisiti tecnico-giuridici richiesti per l’ammissione alle gare.
Viene segnalato che le richieste sono spesso presentate a nome del solo consorzio, pur essendo presumibile l’intervento delle consorziate per l’esecuzione dei lavori. Per questo motivo, le SAP devono intervenire tempestivamente presso l’ente richiedente, pubblico o privato, per ottenere gli estremi identificativi delle consorziate coinvolte, così da rilasciare un’attestazione coerente con le finalità della gara e utile anche ai fini dell’eventuale recupero di crediti contributivi.
Corretto utilizzo delle dichiarazioni e modalità di invio
La circolare segnala casi di compilazione scorretta delle dichiarazioni, tra cui:
- attestazioni in cui sono sbarrate contemporaneamente la correntezza contributiva e le motivazioni della mancata correntezza;
- dichiarazioni formulate con argomentazioni generiche, dalle quali non si comprende se la ditta sia o meno in regola;
- comunicazioni improprie inviate direttamente all’azienda.
Per evitare tali irregolarità, si ribadisce che la dichiarazione deve essere redatta esclusivamente sul fac-simile allegato, con valutazione logicamente coerente delle diciture. Il documento deve essere inviato in originale all’ente appaltante e in copia alla ditta interessata.
Tempistiche e rapporti con la regolarità contributiva
La circolare raccomanda di evadere rapidamente le richieste, ricordando che le attestazioni di correntezza devono rispettare i termini delle gare di appalto. Diversa è la disciplina della regolarità contributiva, per la quale opera il silenzio-assenso: se non interviene risposta entro trenta giorni dalla richiesta, la regolarità si considera attestata.
Riferimenti richiamati dalla circolare
Per agevolare la consultazione della materia, vengono richiamate le principali circolari già vigenti:
- circ. n. 194 del 4.9.89, sui criteri per verificare la correntezza contributiva nelle gare d’appalto;
- circ. n. 117 del 4.5.91, sui criteri di valutazione dei requisiti contributivi delle ditte con rapporti con l’Istituto;
- circ. n. 27 del 30.1.92, sul rilascio della regolarità contributiva per il pagamento del conto finale;
- circ. n. 267 del 19.11.92, sulla gestione delle attestazioni per evitarne l’uso fraudolento;
- circ. n. 281 del 10.12.93, che ha riconsiderato alcuni criteri della circ. n. 194/89;
- circ. n. 96 del 23.3.94, relativa alle imprese di pulizia.
Contenuto del fac-simile allegato
L’allegato propone un modello di attestazione indirizzato all’ente e alla ditta, nel quale la Sede può alternativamente dichiarare che l’impresa:
- può essere considerata al corrente con gli obblighi contributivi, anche indicando, se del caso, una regolarizzazione agevolata in corso e il versamento delle rate scadute;
- non può essere considerata al corrente, specificando le cause, come omissioni di versamento o domande di pagamento dilazionato o di regolarizzazione ancora in istruttoria.
Il fac-simile precisa inoltre che la dichiarazione è rilasciata allo stato degli atti, senza effetto liberatorio, e che restano impregiudicate le azioni dell’Istituto per l’accertamento e il recupero di eventuali partite contributive successivamente risultate dovute.
Punti principali
Regolarizzazioni agevolate (condono)
Per le imprese che hanno aderito a regolarizzazioni agevolate ex d.l. n. 538 del 23.10.96, la correntezza contributiva può essere riconosciuta se, al momento della richiesta, risultano in regola con il pagamento delle rate scadute e non sussistono altri motivi ostativi. La circostanza va comunicata al richiedente e le SAP devono usare il fac-simile allegato, che sostituisce i precedenti modelli.
Agevolazioni per eventi calamitosi
Quando un’impresa usufruisce di provvedimenti straordinari adottati a seguito di eventi calamitosi, che di regola sospendono i termini di versamento dei contributi previdenziali, la richiesta di attestazione di correntezza deve essere accolta in assenza di ulteriori elementi ostativi. La giustificazione risiede nella situazione eccezionale e nell’oggettiva impossibilità di adempiere nei termini ordinari.
Dichiarazioni richieste da consorzi di imprese o cooperative
Nei casi che riguardano consorzi o cooperative, la valutazione della correntezza deve riferirsi sia al consorzio sia alle consorziate che partecipano alla formazione dei requisiti tecnico-giuridici richiesti per le gare. Se la domanda è presentata a nome del solo consorzio, le SAP devono sollecitare l’ente richiedente a indicare gli estremi identificativi delle consorziate coinvolte, anche per tutelare le esigenze di eventuale recupero dei crediti contributivi.
Richiamo al corretto uso delle disposizioni e del fac-simile
Viene segnalato che alcune dichiarazioni sono state compilate in modo non conforme, ad esempio contenendo insieme l’attestazione di correntezza e le ragioni della non correntezza, oppure formulazioni generiche e improprie. La circolare ribadisce che la dichiarazione deve essere redatta solo con l’apposito fac-simile, con diciture valutate secondo criteri di logicità, e inviata in originale all’ente appaltante, con copia alla ditta interessata.
Tempestività e differenza tra correntezza e regolarità contributiva
Si raccomanda la rapida evasione delle richieste, perché le attestazioni di correntezza sono soggette ai termini propri delle gare di appalto, mentre le dichiarazioni di regolarità contributiva seguono il meccanismo del silenzio-assenso: decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, la regolarità si intende attestata. La circolare richiama inoltre le principali disposizioni in vigore in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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