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Circolare

Circolare numero 32 del 22-11-1996 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole del condono previdenziale e assistenziale introdotto dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, applicabile dal 24 ottobre 1996. Sono indicati i soggetti interessati, i periodi regolarizzabili, le modalità di pagamento in unica soluzione o in 30 rate bimestrali, il calcolo delle somme aggiuntive e degli interessi, nonché gli effetti della domanda sui procedimenti in corso. Vengono inoltre chiariti i rapporti con precedenti sanatorie e con le rateazioni già in essere, i casi di esclusione e la modulistica da presentare entro il 16 dicembre 1996.

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 2 D.L. 538/1996

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 2 D.L. 538/1996

La circolare chiarisce il regime di regolarizzazione agevolata introdotto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, applicabile dal 24 ottobre 1996. L’intervento disciplina i debiti contributivi e assistenziali maturati fino a luglio 1996, i criteri di calcolo delle somme dovute, le modalità di pagamento e gli effetti della domanda di condono sui procedimenti e sulle sanzioni.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono accedere alla sanatoria i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che risultino debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, con scadenza di pagamento del 20 agosto 1996.

La circolare precisa che:

  • non rileva alcuna distinzione tra soggetti che denunciano per la prima volta la propria posizione e soggetti già iscritti all’ente previdenziale;
  • tutti i destinatari della norma possono sanare la posizione debitoria fino al 31 luglio 1996;
  • il termine potrebbe essere oggetto di variazione, essendo indicata la possibile anticipazione al 30 giugno 1996 nell’ambito del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997;
  • il condono non si applica alle violazioni relative all’omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati.

Domanda di regolarizzazione e scadenza

La regolarizzazione va richiesta e perfezionata entro il 16 dicembre 1996. La domanda è presentata presso gli sportelli unificati previsti dalla normativa richiamata e deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine indicato.

La regolarizzazione può avvenire:

  • in unica soluzione;
  • in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, con prima rata da versare entro il 16 dicembre 1996.

Le rate successive scadono il giorno 16 dei mesi di riferimento; se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Somme dovute, sanzioni civili e interessi

Il decreto prevede, in sostituzione delle sanzioni civili, l’applicazione di interessi nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta deve essere effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento fino alla data dell’effettivo pagamento.

La circolare richiama inoltre che per i pagamenti rateali l’importo delle rate, comprensivo degli interessi all’8% annuo, è determinato mediante il coefficiente 0,040127 indicato nella tabella allegata al decreto.

Viene anche riportata una tabella di riferimento per il ritardo espresso in giorni, mesi e anni, utile per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta, con aliquote che vanno, ad esempio, da:

  • 1 giorno = 0,047%;
  • 1 mese = 1,417%;
  • 1 anno = 17%;
  • 2 anni = 34%;
  • 3 anni = 51%.

Per "contributi complessivamente dovuti" si intende l’intero importo dei contributi oggetto di regolarizzazione agevolata, comprendendo sia quelli ancora da versare sia quelli già versati in ritardo, nei confronti di ciascun ente interessato.

Rapporti con il D.L. 499/1996 e prosecuzione delle rate

Per i soggetti che abbiano già versato le prime tre rate del condono previsto dall’art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze originarie del 30 giugno 1996, 31 luglio 1996 e 30 settembre 1996, la circolare indica due possibili opzioni:

  • presentare apposita domanda per regolarizzare la parte residua del debito secondo il nuovo D.L. 538/1996;
  • proseguire il versamento delle rate residue secondo il piano originario, applicando gli interessi dell’8% annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento decorrente dal 30 giugno 1996.

Per il D.L. 499/1996 vengono inoltre ricordate le scadenze delle rate ancora dovute, differenziate in base all’ammontare della partita debitoria:

  • fino a lire 1 miliardo: 30.11.96 (quarta ed ultima rata);
  • oltre 1 miliardo e fino a 5 miliardi: 30.11.96, 31.1.97, 31.3.97, 31.5.97;
  • oltre 5 miliardi e fino a 20 miliardi: 30.11.96, 31.1.97, 31.3.97, 31.5.97, 31.7.97, 30.9.97;
  • oltre 20 miliardi: 30.11.96, 31.1.97, 31.3.97, 31.5.97, 31.7.97, 30.9.97, 30.11.97, 31.1.98, 31.3.98, 31.5.98, 31.7.98.

Versamenti tardivi di rate e sanatorie pregresse

L’art. 2, comma 5, estende una regola di convalida anche a precedenti procedure di regolarizzazione contributiva richiamate espressamente dalla circolare, tra cui quelle previste dalla legge n. 724/1994 e da altri decreti-legge elencati nel testo, oltre all’art. 3 del D.L. 499/1996.

In tali casi, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima sono considerati validi, anche se alcune rate non sono state pagate, purché gli interessati abbiano già provveduto o provvedano entro il 16 dicembre 1996 al versamento degli interessi di differimento all’8% annuo, calcolati in base al ritardo rispetto alle scadenze originarie.

La circolare precisa che, per i versamenti effettuati in ritardo ma comunque entro il 24 ottobre 1996, la convalida richiede l’aggiornamento del calcolo degli interessi di differimento dalla scadenza della rata fino al pagamento effettivo. A titolo esemplificativo vengono richiamate rate scadute il 30 settembre 1995 e pagate il 20 ottobre 1995, oppure scadute il 31 luglio 1996 e pagate il 29 agosto 1996.

Per fruire della convalida del condono parziale, comprensiva sia delle rate pagate nei termini sia di quelle pagate in ritardo, l’importo degli interessi di differimento deve essere versato tassativamente entro il 16 dicembre 1996.

La convalida non riguarda le domande di sanatoria presentate nell’ambito del condono per le imprese dello spettacolo, che prevedevano anche la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione liberatoria ENPALS.

Rateazioni in corso

I benefici del decreto si applicano anche ai crediti oggetto di rateazione già deliberata dagli organi dell’ente e regolarmente perfezionata, intendendosi perfezionata l’istanza nel momento in cui l’impresa accetta il piano di ammortamento.

Tuttavia, i benefici riguardano solo le rate non ancora versate, mentre le somme già pagate restano imputate alla loro originaria destinazione. Ne deriva la necessità di distinguere:

  • l’importo dei contributi già pagati;
  • il residuo debito per contributi ancora soggetti a sanzioni civili.

Le somme già versate devono essere imputate a contributi e sanzioni a partire dai periodi più remoti, fermo restando che gli interessi di dilazione compresi nelle rate già versate restano acquisiti a tale titolo e che le sanzioni civili già pagate vengono imputate secondo il tasso applicato al momento della redazione del piano di ammortamento.

Se la dilazione non è perfezionata, le rate provvisorie già pagate sono considerate interamente in conto contributi, partendo dai periodi meno recenti.

Effetti della regolarizzazione e decadenza

La regolarizzazione effettuata nei modi e nei termini previsti estingue:

  • i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
  • le obbligazioni per sanzioni amministrative;
  • ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento, alla denuncia e al versamento dei contributi, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 51 del D.P.R. 1124/1965.

In caso di regolarizzazione non si applicano inoltre le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 338/1989.

La domanda di regolarizzazione sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione già in corso, in qualunque fase e grado, ma tale effetto resta subordinato al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità per la presentazione della domanda o per i versamenti comporta la decadenza dal beneficio e il ritorno all’applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo.

Crediti di piccolo importo

Il comma 6 dell’art. 2 prevede l’estinzione, senza riscossione, dei crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, purché in essere alla data del 31 marzo 1996. L’estinzione opera unitamente ad accessori di legge ed eventuali sanzioni.

Documentazione da presentare e codici operativi

Ai fini dell’accoglimento della domanda, gli interessati devono presentare la documentazione richiesta dalla circolare, tra cui:

  • denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l’impresa non è immatricolata;
  • domanda di condono secondo lo schema allegato;
  • denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali dei lavoratori occupati mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria;
  • attestazione del versamento, se il pagamento avviene in unica soluzione;
  • attestazione del versamento della prima rata, se il pagamento avviene in forma rateale.

Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere utilizzati i seguenti codici causale:

  • 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione;
  • 035 per regolarizzazione di contributi in forma rateale;
  • 034 per versamento della somma aggiuntiva;
  • 036 per versamento degli interessi di dilazione (8% annuo).

La modulistica è presentata in unica copia; se la regolarizzazione riguarda più istituti previdenziali, l’ufficio ricevente deve trasmetterne fotocopia a ciascun altro istituto interessato.

Schema della domanda allegata

L’allegato contiene il modello di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 2 del D.L. 538/1996. Il modello richiede l’indicazione dei dati dell’impresa e delle singole posizioni debitorie, con dettaglio per ciascuna gestione di:

  • denominazione e indirizzo;
  • matricole ENPALS, INPS e INAIL;
  • periodo di riferimento;
  • contributi dovuti;
  • sanzioni civili per contributi versati in ritardo;
  • somma aggiuntiva ridotta;
  • interessi di differimento a seguito di pagamento rateale;
  • interessi di differimento per versamenti tardivi di rate successivi alla prima nei casi previsti dall’art. 2, comma 5;
  • debito totale.

Il richiedente dichiara di voler estinguere il debito in unica soluzione o mediante rateazione in trenta rate bimestrali consecutive, e attesta di aver già presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria.

Punti principali

Ambito soggettivo e periodi regolarizzabili

Possono regolarizzare la propria posizione tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali con debiti per contributi omessi o tardivi relativi a periodi maturati fino a tutto luglio 1996, con scadenza di pagamento 20 agosto 1996. Non è prevista distinzione tra soggetti alla prima denuncia e soggetti già iscritti all’Ente. È esclusa l’applicazione del condono alle violazioni per omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati.

Termine per la domanda e pagamento

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 dicembre 1996. Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in 30 rate bimestrali consecutive di pari importo, con prima rata entro il 16 dicembre 1996 e rate successive il giorno 16 dei mesi di scadenza, salvo proroga al primo giorno lavorativo successivo se il termine cade in festivo.

Misura delle somme aggiuntive e degli interessi

La sanatoria prevede, in luogo delle sanzioni civili, somme aggiuntive calcolate al tasso annuo del 17% sul ritardo tra la scadenza ordinaria e il pagamento effettivo, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti. Per la rateizzazione è previsto un interesse annuo dell’8%, anche sulla prima rata, con utilizzo del coefficiente 0,040127. La circolare riporta anche una tabella di aliquote per il ritardo espresso in giorni, mesi e anni.

Rapporto con il D.L. 499/1996 e con le rateazioni pregresse

Per chi ha già versato le prime tre rate del condono ex art. 3 D.L. 499/1996, la circolare consente alternativamente la regolarizzazione del debito residuo secondo il nuovo D.L. 538/1996 oppure la prosecuzione del piano originario con interessi dell’8% annuo sul differimento. Il testo indica anche le scadenze residue per le rate ancora da versare in base all’ammontare della posizione debitoria.

Versamenti tardivi di rate e convalida della sanatoria parziale

Per diverse sanatorie pregresse richiamate dall’art. 2, comma 5, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima possono essere considerati validi se gli interessati versano entro il 16 dicembre 1996 gli interessi di differimento all’8% annuo. La convalida può riguardare anche posizioni in cui alcune rate non siano state pagate, ma non si applica alle sanatorie per imprese dello spettacolo.

Rateazioni in corso e imputazione dei pagamenti

I benefici del D.L. 538/1996 si applicano anche ai crediti già rateizzati, ma solo alle rate non ancora pagate. Le somme già versate restano imputate secondo la loro originaria destinazione, con separata determinazione dei contributi già corrisposti e del debito residuo. In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie pagate sono considerate integralmente in conto contributi a partire dai periodi meno recenti.

Effetti del condono e decadenza

La regolarizzazione estingue i reati speciali in materia di versamento di contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e oneri accessori connessi alle violazioni sul collocamento, alla denuncia e al versamento dei contributi, compresi quelli ex art. 51 D.P.R. 1124/1965. Non si applicano inoltre le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 6, commi 9 e 10, D.L. 338/1989. La domanda sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione, ma il mancato rispetto di termini e modalità comporta decadenza dal beneficio e applicazione delle sanzioni ordinarie.

Crediti di modesto importo

Sono estinti, senza riscossione, i crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, esistenti al 31 marzo 1996, comprensivi di accessori e sanzioni.

Modulistica e codici operativi

Per l’accoglimento della domanda occorre presentare, secondo i casi, denuncia di iscrizione mod. 032/U, domanda di condono, denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM, oltre alle attestazioni di pagamento in unica soluzione o della prima rata. Nel mod. 031/R, quadro C, vanno indicati specifici codici: 037 per regolarizzazione in unica soluzione, 035 per regolarizzazione rateale, 034 per somma aggiuntiva, 036 per interessi di dilazione all’8%.

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