Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 233 del 22-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le modalità applicative per l’intervento del Fondo destinato al rimpatrio dei lavoratori extracomunitari privi di mezzi economici. Introduce l’uso della dichiarazione di responsabilità per attestare l’indigenza, consente in alcuni casi il beneficio più di una volta e ammette, per la prestazione, anche il permesso di soggiorno scaduto da non oltre sei mesi. Restano ferme le disposizioni della circolare n. 204 del 5 agosto 1992 per gli aspetti non modificati, mentre le Sedi sono invitate a dare ampia diffusione alle nuove indicazioni.

Rimpatrio lavoratori extracomunitari: nuovi criteri per l’accesso al Fondo INPS

Rimpatrio dei lavoratori extracomunitari e accesso al Fondo INPS

La circolare rivede alcuni criteri applicativi relativi al Fondo istituito per assicurare i mezzi economici necessari al rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di risorse. Le nuove indicazioni sono adottate per superare le difficoltà operative riscontrate nell’applicazione della disciplina e per favorire una maggiore diffusione dell’istituto tra i potenziali beneficiari.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata trae origine dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, il cui art. 13 aveva istituito presso l’INPS un Fondo per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo dei mezzi necessari. Successivamente, ai sensi dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il Fondo è confluito nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. La circolare n. 204 del 5 agosto 1992 aveva già dettato i criteri applicativi; la presente interviene per aggiornarne alcuni profili, restando ferme le disposizioni non modificate.

Requisito della mancanza di mezzi economici

La condizione essenziale per ottenere l’intervento del Fondo resta la mancanza di mezzi economici per sostenere le spese del rimpatrio. La circolare definisce tale requisito facendo riferimento a un parametro del sistema previdenziale italiano: il lavoratore deve avere un reddito annuo non superiore a quello necessario per conseguire la pensione sociale, dunque un reddito collocato al di sotto dei limiti della sopravvivenza.

Modalità di accertamento dell’indigenza

L’accertamento del requisito può avvenire tramite una dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore extracomunitario al momento della domanda, con la quale egli attesta la carenza di mezzi economici per rimpatriare. La dichiarazione non esaurisce però il controllo: le Sedi devono verificare quanto dichiarato attraverso i dati in loro possesso e mediante raffronti con le banche dati consultabili di altre amministrazioni. Nel caso in cui il lavoratore avente diritto sia deceduto in Italia, la dichiarazione può essere resa da un familiare.

Possibilità di fruire della prestazione più volte

La circolare afferma che il lavoratore extracomunitario può beneficiare della prestazione del Fondo anche più di una volta, poiché la normativa non lo vieta espressamente. Tale possibilità è subordinata a due condizioni cumulative:

  • il nuovo rapporto di lavoro deve essere regolarmente costituito;
  • il rapporto non deve essere stagionale;
  • devono essere trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

Permesso di soggiorno scaduto

Per agevolare l’accesso alla prestazione, viene stabilito che può essere accettato anche il permesso di soggiorno scaduto, purché la scadenza non sia, in linea di massima, superiore a sei mesi. La previsione amplia la platea dei soggetti che possono ottenere il beneficio nei casi di recente irregolarità formale del titolo di soggiorno.

Disposizioni finali e diffusione delle istruzioni

Per gli aspetti non modificati, restano valide le istruzioni impartite con la circolare n. 204/1992. Le Sedi sono sollecitate a dare la massima divulgazione alle nuove modalità di accesso alla prestazione e alla relativa disciplina, anche mediante iniziative informative e coinvolgendo soggetti istituzionali e del terzo settore quali Questure, Enti di Patronato, associazioni di volontariato e altri organismi ritenuti utili.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare interviene dopo la circolare n. 204 del 5 agosto 1992, che aveva dettato i criteri per l’applicazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Tale legge, all’art. 13, aveva istituito presso l’INPS un Fondo per assicurare i mezzi economici necessari al rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di risorse, successivamente confluito nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Poiché la prestazione era stata scarsamente utilizzata, anche per difficoltà operative e scarsa conoscenza da parte degli interessati, vengono riviste alcune modalità applicative d’intesa con i Ministeri competenti.

Accertamento dello stato di indigenza

Per accedere al Fondo il lavoratore extracomunitario deve essere privo di mezzi economici sufficienti a sostenere le spese del rimpatrio. La circolare precisa che tale requisito va inteso come possesso di un reddito annuo non superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale, quindi al di sotto dei limiti della sopravvivenza. L’indigenza può essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore al momento della domanda; la Sede deve poi verificare quanto dichiarato con i dati disponibili e con le banche dati consultabili di altre amministrazioni. Se il lavoratore è deceduto in Italia, la dichiarazione può essere resa da un familiare.

Possibilità di ottenere la prestazione più di una volta

La circolare chiarisce che il lavoratore extracomunitario può beneficiare della prestazione del Fondo anche più di una volta, poiché la legge non lo vieta espressamente. La reiterazione è però subordinata a due condizioni: il nuovo rapporto di lavoro deve essere regolarmente costituito e non stagionale, e devono essere trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

Permesso di soggiorno scaduto

Per agevolare l’accesso al Fondo, viene ammesso anche il permesso di soggiorno scaduto, purché la scadenza non sia, in linea generale, superiore a sei mesi. Si tratta di una deroga operativa volta a facilitare la corresponsione della prestazione nei casi in cui il titolo di soggiorno non sia più in corso di validità ma la decadenza sia recente.

Indicazioni alle Sedi

Per tutto ciò che non è espressamente modificato, continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 204/1992. Le Sedi sono invitate a diffondere al massimo il contenuto della norma e le modalità di accesso alla prestazione, anche tramite iniziative informative e di sensibilizzazione verso i media e coinvolgendo Questure, Enti di Patronato, associazioni di volontariato e altri organismi utili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.