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Circolare

Circolare numero 232 del 22-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le iniziative di convenzionamento promosse dalle sedi regionali con enti pubblici o privati per valorizzare l’attività di medici e strutture specialistiche dell’Istituto, nel rispetto della funzionalità dei servizi istituzionali e delle competenze sanitarie interne. Definisce i criteri generali delle convenzioni, i limiti di orario, la ripartizione dei compensi e le principali regole fiscali: fatturazione ai committenti e ai medici, ritenuta d’acconto IRPEF del 19% e registrazione solo in caso d’uso.

Convenzionamento di medici e strutture specialistiche con enti esterni e adempimenti fiscali connessi

Convenzionamento di medici e strutture specialistiche e relativi adempimenti fiscali

La circolare detta gli indirizzi per le iniziative di convenzionamento che le sedi regionali possono promuovere con enti pubblici o privati, al fine di favorire una più completa utilizzazione delle competenze mediche e delle strutture specialistiche dell’Istituto. L’operatività esterna è ammessa solo se compatibile con la prioritaria funzionalità dei servizi istituzionali e viene perfezionata dalla Sede centrale secondo criteri generali predeterminati.

Finalità e soggetti interessati

Le convenzioni riguardano le attività sanitarie rese da medici e strutture specialistiche dell’Istituto. L’obiettivo è ampliare la capacità di offerta dell’Istituto verso l’esterno, senza pregiudicare l’assetto organizzativo interno né creare conflitti con i compiti istituzionali.

Ambito delle prestazioni ammesse

L’esercizio dell’attività sanitaria in convenzione deve riferirsi alla medicina legale, alle assicurazioni sociali e alle discipline specialistiche svolte nell’ambito dell’Istituto. È espressamente esclusa ogni attività terapeutica direttamente svolta dal medico dell’Istituto. Inoltre, l’attività convenzionata non deve essere in contrasto con i compiti e gli interessi dell’Istituto e deve rispettare la piena funzionalità dei servizi, garantendo il prioritario svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dei sanitari.

Criteri da inserire nelle convenzioni

Le convenzioni devono essere costruite entro un quadro normativo che stabilisca:

  • i limiti di orario, minimi e massimi, entro cui si colloca l’attività professionale del personale sanitario, in coerenza con l’articolazione dell’orario di lavoro e con la garanzia della funzionalità dei servizi istituzionali;
  • la restituzione del debito orario quando l’attività convenzionata coincida con l’orario di lavoro;
  • la determinazione dei compensi nei casi in cui non siano già previsti dai tariffari delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, con richiamo alle circolari n. 41 del 15 febbraio 1990 e n. 79 del 28 marzo 1990.

Ripartizione dei compensi

La circolare distingue due ipotesi:

  • se i sanitari svolgono la prestazione senza utilizzare dotazioni strumentali, spetta loro il 95% dei compensi riscossi;
  • se vengono utilizzate strumentazioni dell’Istituto, all’Amministrazione resta una quota dei proventi quale remunerazione dei costi sostenuti, secondo la tabella di ripartizione prevista dall’art. 87, comma 1, punto 2), del D.P.R. 270/1987, mentre il residuo è attribuito al sanitario per la prestazione professionale.

Adempimenti IVA

Per le prestazioni di consulenza sanitaria rese da medici dipendenti dell’Istituto, le strutture centrali e periferiche devono emettere fattura nei confronti degli enti committenti, indicando i compensi convenuti e la dicitura: "Esente dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, p. 18), del DPR n. 633/1972". Le fatture devono essere compilate e annotate sul Registro delle fatture emesse secondo le modalità e nei tempi richiamati dalle circolari n. 544 Rg/13 del 26 gennaio 1980, n. 606 Rg/23 del 3 febbraio 1981, n. 757 Rg./72 del 29 marzo 1984, n. 51 (Servizio Patrimoniale) del 28 febbraio 1990, n. 84 del 10 marzo 1994 e dal Messaggio n. 31813 (D.C. Rag. e Fin.) del 31 ottobre 1995. I medici dipendenti che hanno reso le consulenze devono emettere a loro volta fattura nei confronti dell’Istituto, anch’essa con la dicitura di esenzione IVA prevista dall’art. 10, p. 18), del DPR n. 633/1972.

Adempimenti IRPEF e modelli fiscali

Al momento del pagamento delle somme ai sanitari, l’Istituto deve operare la ritenuta d’acconto del 19% ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973. La ritenuta va imputata al conto GPA 25/53 e comunicata alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio Normativa Fiscale, previa indicazione al punto 13 della segnalazione mensile. Ai fini delle dichiarazioni del sostituto d’imposta, le somme corrisposte, le ritenute operate e gli altri dati prescritti dalla normativa fiscale devono essere esposti nel modello 770/D e attestati agli interessati mediante certificazione sostitutiva del Mod. 101. La circolare precisa inoltre che gli elaborati devono essere inseriti su supporti magnetici tramite le procedure già esistenti o nuove procedure da creare.

Imposta di registro

Le convenzioni richiamate sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 634/1972.

Punti principali

Finalità e ambito del convenzionamento

Le sedi regionali possono promuovere convenzioni con enti pubblici o privati per utilizzare in modo più completo medici e strutture specialistiche dell’Istituto, purché l’attività esterna sia compatibile con l’ottimizzazione dell’attività istituzionale degli uffici sanitari. L’iniziativa viene perfezionata dalla Sede centrale secondo gli indirizzi indicati nella circolare.

Attività sanitarie ammesse e limiti

L’attività in convenzione riguarda la medicina legale, le assicurazioni sociali e le discipline specialistiche svolte nell’ambito dell’Istituto. È esclusa ogni attività terapeutica direttamente svolta dal medico dell’Istituto. L’attività non deve essere in contrasto con i compiti e gli interessi dell’Istituto e deve svolgersi garantendo la piena funzionalità dei servizi e il prioritario espletamento delle funzioni istituzionali dei sanitari.

Quadro di riferimento per le convenzioni

Le convenzioni devono definire i limiti di orario, minimi e massimi, entro cui si colloca l’attività professionale, in coerenza con l’orario di lavoro e con la garanzia della funzionalità dei servizi. Se l’attività coincide con l’orario di lavoro, deve essere prevista la restituzione del debito orario. Devono inoltre essere concordati i compensi quando non siano previsti nei tariffari delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale del SSN, con richiamo alle circolari n. 41 del 15.2.1990 e n. 79 del 28.3.1990.

Ripartizione dei compensi

Ai sanitari che operano senza utilizzare dotazioni strumentali spetta il 95% dei compensi riscossi. Se invece vengono utilizzate strumentazioni dell’Istituto, una quota dei proventi resta all’Amministrazione come remunerazione dei costi sostenuti, secondo la tabella di ripartizione prevista dall’art. 87, comma 1, punto 2) del D.P.R. 270/1987; il residuo è imputato al sanitario per la prestazione professionale.

Adempimenti IVA

Per le prestazioni di consulenza sanitaria rese da medici dipendenti dell’Istituto, le strutture centrali e periferiche devono emettere fatture verso gli enti committenti con l’indicazione dei compensi convenuti e della dicitura di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, punto 18), del DPR n. 633/1972. Le fatture vanno compilate e registrate nel Registro delle fatture emesse secondo le modalità e i tempi richiamati dalle circolari e dal messaggio indicati nel testo. I medici dipendenti che hanno svolto le consulenze devono a loro volta emettere fattura verso l’Istituto con il medesimo riferimento all’esenzione IVA.

Adempimenti IRPEF e sostituto d’imposta

Al momento del pagamento delle somme ai sanitari, l’Istituto deve applicare la ritenuta d’acconto del 19% ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973. L’imposta trattenuta va imputata al conto GPA 25/53 e comunicata alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio Normativa Fiscale, con indicazione al punto 13 della segnalazione mensile. Le somme corrisposte, le ritenute operate e gli altri dati fiscali devono essere riportati nel modello 770/D e attestati agli interessati mediante certificazione sostitutiva del Mod. 101.

Imposta di registro

Le convenzioni sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 634/1972.

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