Corte di giustizia, Sentenza C-295/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017. — Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Ambito di applicazione di tale direttiva – Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva. — Causa C-295/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del giudice amministrativo di Murcia, ha esaminato la compatibilità con la direttiva 2005/29/CE del divieto spagnolo di vendita sottocosto. Ha affermato la propria competenza anche se la fattispecie concreta riguardava rapporti tra professionisti, perché la normativa nazionale aveva trasposto la direttiva a situazioni analoghe e vi era interesse all’interpretazione uniforme. Nel merito, ha dichiarato incompatibile con il diritto UE un divieto generale e automatico di vendita sottocosto, corredato da deroghe non previste dalla direttiva, quando la disciplina nazionale persegue la tutela dei consumatori.
Direttiva 2005/29/CE e normativa nazionale che vieta in via generale la vendita sottocosto: compatibilità del divieto spagnolo con l’armonizzazione UE sulle pratiche commerciali sleali
La questione giuridica
Se la direttiva 2005/29/CE osti a una normativa nazionale che: i) vieta in modo generale la vendita sottocosto, qualificandola come illecito amministrativo anche per i grossisti; ii) prevede solo deroghe tassative fondate su criteri non previsti dalla direttiva; iii) consente la sanzione senza una verifica caso per caso del carattere sleale della pratica alla luce degli articoli 5-9 della direttiva.
Principio di diritto
La direttiva 2005/29/CE osta a una normativa nazionale che introduca un divieto generale di proporre in vendita o vendere prodotti sottocosto e che preveda deroghe basate su criteri diversi da quelli fissati dalla direttiva, quando tale disciplina mira alla tutela dei consumatori: in un settore armonizzato in modo completo, gli Stati membri non possono qualificare la vendita sottocosto come pratica sleale in via automatica né imporre sanzioni senza una valutazione caso per caso del suo carattere sleale ai sensi degli articoli 5-9 della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 1 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 4 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5 della direttiva 2005/29/CE
- Allegato I della direttiva 2005/29/CE
Direttiva 2005/29/CE e divieto nazionale di vendita sottocosto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia in una controversia tra un grossista e l’amministrazione regionale di Murcia, relativa a una sanzione per vendita sottocosto. La Corte era chiamata a verificare se la direttiva 2005/29/CE consenta a uno Stato membro di mantenere un divieto generale di vendita sottocosto, accompagnato da deroghe fondate su criteri estranei alla direttiva stessa.
Fatti e procedimento principale
Europamur Alimentación SA, grossista di prodotti alimentari e per la casa, è stata sanzionata con una multa di EUR 3001 per violazione dell’articolo 14 della Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM), che vieta la vendita sottocosto salvo ipotesi eccezionali. L’amministrazione regionale ha fondato la sanzione anche su argomenti di tutela dei consumatori e ha ritenuto la vendita sottocosto, in sé, idonea a pregiudicarli.
La società ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che:
- la direttiva 2005/29/CE avrebbe dovuto impedire un divieto nazionale automatico;
- la disciplina nazionale avrebbe dovuto ricalcare la Ley 3/1991 (LCD), che richiede una valutazione del carattere sleale della pratica;
- il comportamento contestato non avrebbe leso concretamente i consumatori.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2005/29/CE, in particolare:
- il considerando 6, che delimita l’ambito della direttiva alle pratiche che ledono gli interessi economici dei consumatori;
- il considerando 8, che afferma la tutela diretta dei consumatori;
- il considerando 17 e l’allegato I, che individuano le pratiche sempre sleali;
- gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, che definiscono oggetto, ambito di applicazione, divieto delle pratiche sleali e armonizzazione completa.
Nel diritto spagnolo, vengono in rilievo:
- l’articolo 14 LOCM, che vieta la vendita sottocosto;
- la sesta disposizione aggiuntiva della LOCM, che estende il divieto ai grossisti;
- l’articolo 17 LCD, che qualifica sleale la vendita sottocosto solo in determinate circostanze;
- la legge regionale 11/2006, che prevede la sanzione amministrativa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29/CE osti a una normativa nazionale che:
- vieta in via generale la vendita sottocosto, anche all’ingrosso;
- la sanziona come illecito amministrativo;
- consente deroghe solo in casi specifici basati su criteri non previsti dalla direttiva;
- non impone una verifica caso per caso del carattere sleale della pratica.
Competenza della Corte
La Corte respinge il dubbio di ricevibilità sollevato dal governo spagnolo e dalla Commissione. Ricorda che, pur essendo la direttiva applicabile alle pratiche tra imprese e consumatori e non ai rapporti tra professionisti, la Corte è competente quando il diritto nazionale ha esteso le soluzioni della direttiva a situazioni interne o comunque non rientranti nell’ambito UE, poiché sussiste un interesse certo dell’Unione all’interpretazione uniforme della nozione recepita.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’articolo 14 LOCM costituisce, in sostanza, un recepimento della disciplina della direttiva e che la vendita sottocosto sanzionata riguarda una normativa nazionale che si ricollega proprio al contenuto della direttiva. Di conseguenza, la Corte si dichiara competente.
Ragionamento della Corte nel merito
La Corte richiama innanzitutto la propria giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2005/29/CE realizza un’armonizzazione completa delle norme sulle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori. Ne deriva che gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive, neppure per garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.
Sotto questo profilo, la Corte osserva che nel diritto spagnolo:
- la vendita sottocosto è considerata illecita automaticamente;
- i giudici nazionali non devono valutare, caso per caso, se la pratica sia sleale alla luce degli articoli 5-9 della direttiva;
- le deroghe al divieto si basano su criteri non contemplati dalla direttiva.
Tale meccanismo è incompatibile con il sistema armonizzato della direttiva, perché:
- la slealtà non può essere presunta in via generale per una categoria di pratiche non incluse nell’allegato I;
- la repressione della condotta richiede una valutazione concreta del contesto di fatto;
- non è ammessa un’inversione dell’onere della prova che faccia gravare sul professionista la dimostrazione della liceità della vendita sottocosto.
La Corte richiama, a sostegno, la giurisprudenza Plus Warenhandelsgesellschaft, Wamo, Euronics Belgium e VTB-VAB e Galatea.
Decisione
La Corte conclude che la direttiva 2005/29/CE osta a una disposizione nazionale che contenga un divieto generale di proporre in vendita o vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga fondati su criteri non previsti dalla direttiva stessa.
Principio affermato
In materia di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori, uno Stato membro non può qualificare automaticamente come illecita la vendita sottocosto né introdurre un regime sanzionatorio basato su presunzioni generali o deroghe extra-direttiva: occorre una valutazione concreta della pratica alla luce dei criteri dell’articolo 5 e, più in generale, degli articoli 5-9 della direttiva 2005/29/CE.
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