Ordinanza n. 1305/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito sulla carta elettronica del docente di complessivi € 2.500,00, oltre accessori
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro n. 890/2024. Il giudicato avrebbe imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accredito di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che non risultavano depositate né la prova del passaggio in giudicato della sentenza presupposta né la prova della sua notificazione al domicilio reale del debitore, necessaria ai fini del decorso del termine per l’adempimento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato alla ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento e la sua notificazione al domicilio reale del Ministero ai fini del decorso del termine legale per provvedere. Ogni pronuncia sull’ammissibilità, sul rito, sul merito, sulla nomina del commissario ad acta e sulle spese è stata espressamente riservata. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, azione proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
La notificazione della pronuncia al domicilio reale del debitore rileva ai fini del decorso del termine di legge per l’adempimento dell’Amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di rilevare previamente le questioni che possono essere poste a fondamento della decisione e, nel caso concreto, ha giustificato la richiesta della documentazione necessaria a comprovare l’ammissibilità dell’ottemperanza.
artt. 63 ss. c.p.a.
Richiamati dal TAR quali disposizioni relative agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza deve essere documentato il passaggio in giudicato della pronuncia della cui esecuzione si chiede l’attuazione; in mancanza, il ricorso non è adeguatamente corredato della prova necessaria a comprovarne l’ammissibilità.
- Quando l’esecuzione richiesta riguarda una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova della notificazione della pronuncia al domicilio reale del debitore è necessaria ai fini della verifica del decorso del termine legale per provvedere previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- Qualora manchino documenti rilevanti per la verifica dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, il giudice può disporne il deposito entro un termine perentorio, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Come è indicizzato
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