Cassazione Penale, Ordinanza n. 01434/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma della responsabilità o della pena nel merito, ma solo una declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/03/2024. L’unico motivo esaminabile, per come emerge dal testo, deduceva una carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava che la pena non fosse stata adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione rileva però che la censura era del tutto generica e meramente evocativa del vizio denunciato, perché non confrontava le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva invece dato conto dell’adeguatezza della pena determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere. Richiamando il principio di specificità del motivo di ricorso, la Corte conclude per l’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 3.000 Cassa delle ammende
Importo della sanzione processuale accessoria applicata in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quale conseguenza economica posta a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare in modo puntuale perché la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente o illogica; non è sufficiente una mera affermazione apodittica del vizio.
- La specificità del motivo di ricorso impone al ricorrente di correlare le proprie doglianze alle argomentazioni della decisione censurata, senza ignorarne i passaggi decisivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →