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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01434/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma della responsabilità o della pena nel merito, ma solo una declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/03/2024. L’unico motivo esaminabile, per come emerge dal testo, deduceva una carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava che la pena non fosse stata adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione rileva però che la censura era del tutto generica e meramente evocativa del vizio denunciato, perché non confrontava le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva invece dato conto dell’adeguatezza della pena determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere. Richiamando il principio di specificità del motivo di ricorso, la Corte conclude per l’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 3.000 Cassa delle ammende

    Importo della sanzione processuale accessoria applicata in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quale conseguenza economica posta a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare in modo puntuale perché la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente o illogica; non è sufficiente una mera affermazione apodittica del vizio.
  • La specificità del motivo di ricorso impone al ricorrente di correlare le proprie doglianze alle argomentazioni della decisione censurata, senza ignorarne i passaggi decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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