Ordinanza n. 2033/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto di Esproprio del 21 maggio 1965, conosciuto occasionalmente in data 14 ottobre 2025 a seguito del suo deposito da parte del Comune di Catania nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Catania, R.G. n. 1904/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di esproprio del 21 maggio 1965, conosciuto dalla ricorrente il 14 ottobre 2025
Esito
La controversia
L'associazione sportiva ha impugnato il decreto di esproprio del 21 maggio 1965, dichiarando di averlo conosciuto soltanto il 14 ottobre 2025, a seguito del deposito effettuato dal Comune di Catania in altro giudizio pendente. Nel presente processo il Comune ha invocato l'autorità della sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. II, n. 390/2026, pronunciata tra le stesse parti e rilevante per la definizione della controversia. La ricorrente ha dedotto che tale sentenza è stata impugnata e che il relativo giudizio d'appello è pendente.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 79, comma 1, c.p.a. Ha rilevato che, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo e la sentenza non è ancora passata in giudicato perché impugnata, la sospensione del giudizio dipendente non è necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Poiché nel caso concreto la sentenza n. 390/2026 è stata invocata quale pronuncia rilevante ed è risultata impugnata, il Collegio ha ritenuto opportuno attendere la definizione del giudizio d'appello. La prosecuzione del processo sospeso è soggetta ai termini e alle modalità dell'art. 80, comma 1, c.p.a. Il provvedimento non definisce nel merito l'impugnazione del decreto di esproprio e non dispone sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile.
La disposizione rende applicabili al processo amministrativo le regole del codice di procedura civile sulla sospensione.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Consente la sospensione facoltativa del processo dipendente quando la sentenza invocata come autorità in altro processo è stata impugnata.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non opera quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato; in tale situazione può trovare applicazione la sospensione facoltativa dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina i termini e le modalità per la prosecuzione del giudizio sospeso.
Massime di principio
- Quando in un processo amministrativo viene invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in altro giudizio e tale sentenza è stata impugnata, il giudice può sospendere facoltativamente il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in applicazione dell'art. 79, comma 1, c.p.a.
- La definizione della causa pregiudicante con una sentenza non ancora passata in giudicato non determina la sospensione necessaria del giudizio dipendente ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; la sospensione può essere disposta discrezionalmente quando ricorrano i presupposti dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Dopo la sospensione del giudizio amministrativo, la prosecuzione deve avvenire nei termini e con le modalità previste dall'art. 80, comma 1, c.p.a.
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