Sentenza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della Sentenza n. -OMISSIS- resa a definizione del procedimento n. -OMISSIS- dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-- Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.11.2024 e notificata il 18.11.24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, recante il riconoscimento del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all’emissione della Carta, all’accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L’Amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda poiché risultavano provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, dalla documentazione depositata non risultava alcun adempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della Carta del docente, l’accredito delle somme riconosciute e gli accessori previsti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e disponendo che si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza inutilmente decorso il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un titolo esecutivo notificato presso la sede dell’Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1 l. n. 107/2015
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale eseguito; la sentenza in ottemperanza ne impone l’attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando dagli atti di causa non risulta l’adempimento dell’amministrazione agli obblighi puntualmente derivanti da una sentenza definitiva, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo di esecuzione del giudicato e assegnare all’amministrazione un termine per provvedere.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionari delegati.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento della domanda quando il ricorrente abbia documentato il titolo giudiziale, la sua definitività, la notificazione e l’inadempimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →