Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della Sentenza n. -OMISSIS- resa a definizione del procedimento n. -OMISSIS- dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-- Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.11.2024 e notificata il 18.11.24.

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, recante il riconoscimento del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all’emissione della Carta, all’accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L’Amministrazione non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda poiché risultavano provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, dalla documentazione depositata non risultava alcun adempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della Carta del docente, l’accredito delle somme riconosciute e gli accessori previsti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e disponendo che si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza inutilmente decorso il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un titolo esecutivo notificato presso la sede dell’Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale eseguito; la sentenza in ottemperanza ne impone l’attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando dagli atti di causa non risulta l’adempimento dell’amministrazione agli obblighi puntualmente derivanti da una sentenza definitiva, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo di esecuzione del giudicato e assegnare all’amministrazione un termine per provvedere.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionari delegati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento della domanda quando il ricorrente abbia documentato il titolo giudiziale, la sua definitività, la notificazione e l’inadempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.