Sentenza n. 228/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 23.5.2024, n. 211.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, entro il termine previsto, della sentenza del Tribunale della Spezia che aveva riconosciuto un risarcimento per l'illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 23 maggio 2024, n. 211. La sentenza aveva accertato l'illegittimità dei contratti a termine impugnati e condannato il Ministero al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalla stipula del primo contratto fino al saldo. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere integralmente corrisposto quanto dovuto mediante ordine di pagamento del 12 dicembre 2025. La ricorrente aveva tuttavia agito dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 25 luglio 2025, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché la pretesa esecutiva della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento del risarcimento riconosciuto dal giudice ordinario. Nonostante l'avvenuto pagamento, il Ministero è stato condannato alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice ha richiamato l'assimilazione, ai fini della regolazione delle spese, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari. Le spese sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è divenuto privo di oggetto una volta integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il pagamento successivo a tale termine giustifica, secondo il giudice, la condanna dell'amministrazione alle spese in base alla soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento spontaneo dell'amministrazione intervenuto dopo la scadenza del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo esecutivo non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive mobiliari quando l'amministrazione adempia tardivamente all'obbligazione risultante dal titolo giudiziale.
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