Cassazione Civile, Ordinanza n. 07754/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia originava da una domanda dei vicini confinanti volta a ottenere l’arretramento di un muro, di un porticato e di una parete edificati su un fondo in prossimità del confine, oltre al risarcimento dei danni per la lesione della pavimentazione di un terrazzo. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande dei vicini e respinto le domande della società nei confronti di altri convenuti; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, dichiarando di avere conciliato stragiudizialmente la lite e di non avere più interesse alla decisione. I controricorrenti, per quanto emerge dal testo, hanno in parte accettato la rinuncia, con conseguente richiesta di estinzione e regolazione delle spese. Un resistente non ha aderito alla rinuncia e ha insistito per l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio, notificata alle controparti e accettata da alcuni controricorrenti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese tra la ricorrente e i controricorrenti che avevano accettato la rinuncia. Nei confronti del controricorrente che non aveva aderito alla rinuncia, ha invece condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Non è stata esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso, poiché l’estinzione ha assorbito ogni ulteriore profilo decisorio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia all'azione e agli atti del giudizio in cassazione consente la declaratoria di estinzione del processo quando siano osservate le forme previste e ricorrano le condizioni di legge.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione comporta l'estinzione del processo con la disciplina conseguente sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, ove validamente proposta e notificata alle controparti, determina l’estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- L’accettazione della rinuncia da parte di alcune controparti giustifica la compensazione delle spese tra il rinunciante e i soggetti aderenti.
- Se una parte intimata o controricorrente non aderisce alla rinuncia e mantiene una posizione processuale di contrasto, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese nei suoi confronti.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia assorbe ogni valutazione sul merito del ricorso e sulle censure proposte.
Come è indicizzato
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