Ordinanza n. 455/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la realizzazione e l’esercizio di una nuova cabina elettrica 132/15 kV nel Comune di Capalbio, nonché successivo decreto di rettifica
Esito
La controversia
Il Comune di Capalbio ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto regionale di autorizzazione unica relativo alla realizzazione e all’esercizio della cabina elettrica “CP Capalbio”, finanziata con risorse PNRR, nonché gli atti presupposti e il successivo decreto di rettifica. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito; risulta tuttavia contestato, tra gli atti presupposti, il superamento del dissenso qualificato espresso dal Comune nell’ambito della conferenza di servizi e il rigetto dell’istanza comunale di attivazione della procedura di accordo di pianificazione. Il Comune ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha esaminato la domanda cautelare nel merito. Poiché l’intervento autorizzato è finanziato con risorse PNRR, la controversia rientra nell’ambito dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 105/2022. Il quarto comma della disposizione individua come parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, con notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato secondo le leggi speciali applicabili. Il TAR ha quindi ordinato al Comune ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali interessate entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata differita anche per consentire il rispetto dei termini a difesa con riguardo ai motivi aggiunti notificati e depositati l’8 luglio 2026. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 105/2022
le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
In materia di controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie del giudizio; la loro partecipazione deve essere assicurata mediante integrazione del contraddittorio prima della trattazione della domanda cautelare.
art. 1, comma 4, lett. l), d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2021
La disposizione è richiamata per identificare le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la relativa trattazione è stata differita per una previa integrazione necessaria del contraddittorio e per il rispetto dei termini a difesa.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda un intervento finanziato con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari dell’intervento sono parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 105/2022.
- L’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR è pregiudiziale alla trattazione della domanda cautelare; in sua mancanza il giudice deve differire l’esame cautelare e assegnare un termine perentorio per l’incombente.
- La presenza di motivi aggiunti notificati e depositati a ridosso della camera di consiglio può rendere necessario il differimento della trattazione cautelare per assicurare alle parti il rispetto dei termini a difesa.
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