Cassazione Penale, Sentenza n. 47794/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di estradizione emessa dalla Corte di appello di Brescia in favore della richiesta albanese. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (per presunta cumulabilita' di misure cautelari e termini) e violazione del principio del ne bis in idem: ha sostenuto che l'autorita' giudiziaria italiana, nel procedimento davanti al GUP del Tribunale di Bergamo (sentenza del 6/10/2020 per reati di traffico di stupefacenti), era in possesso dello stesso compendio probatorio alla base della richiesta di estradizione dall'Albania, e dunque che si tratta dei medesimi fatti sostanziali, alternativamente qualificati, che renderebbero l'estradizione preclusa.
La decisione
Il ricorso e' dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: a) l'estradizione era stata autorizzata soltanto con riferimento al reato di partecipazione a gruppo strutturato criminale, per il quale in Italia non era mai stato proceduto; b) il ne bis in idem estradizionale richiede identita' dei fatti materiali (coincidenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) e non mera identita' della qualificazione giuridica: i reati di spaccio per cui la ricorrente era stata condannata in Italia sono diversi, nella loro struttura, dal delitto associativo contestato in Albania; c) l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera in senso impeditivo rispetto all'ordinanza cautelare emessa nel procedimento di estradizione, in quanto le misure cautelari estradizionali obbediscono a presupposti e termini diversi (art. 714, comma 4, cod. proc. pen.) e non si cumulano con i termini delle misure adottate nell'ambito di procedimenti italiani; d) pertanto il ricorso e' inammissibile e la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria e' incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Non applicabile quale motivo ostativo all'estradizione: disciplina il computo e la retrodatazione dei termini delle misure cautelari nell'ambito del sistema processuale italiano; non comporta la sommatoria dei periodi di custodia con quelli relativi a una ordinanza cautelare emessa nel procedimento di estradizione
art. 714, comma 4, cod. proc. pen.
La durata massima della misura cautelare disposta nel procedimento di estradizione e' autonoma e collegata alla definizione del procedimento di consegna, perciò i termini non sono cumulabili con quelli delle misure cautelari nei procedimenti italiani
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13/12/1957) art. 8
Nodo interpretativo utilizzato dalla Corte di appello per dichiarare insussistenti, con riferimento al reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, le condizioni per l'estradizione
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13/12/1957) art. 9
Prevede il principio del ne bis in idem estradizionale: l'estradizione non sara' concessa quando l'individuo e' stato definitivamente giudicato dalla Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda; puo' essere rifiutata anche se l'autorita' competente della Parte richiesta ha deciso di non aprire o di chiudere un procedimento per gli stessi fatti
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. Un., Cass. Sez. 6, Corte EDU)
Sez. Un. n. 34655 del 28/06/2005; Sez. 6, n. 26414 del 15/06/2012; Sez. U. n. 23166 del 28/05/2020; Sez. 6, n. 42784 del 10/10/2001; Corte EDU Grande Camera, Zolotoukine c. Russia, 10/02/2009
Confermano che per il ne bis in idem va valutata l'identita' dei fatti materiali e non l'idem legale; precisano inoltre i criteri di computo dei termini di durata delle misure cautelari e distinguono le misure cautelari estradizionali da quelle ordinarie
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem in materia di estradizione va valutato sulla base dell'identita' dei fatti materiali: occorre verifica della corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona), non della mera coincidenza di qualificazione giuridica
- Se nello Stato richiesto e' intervenuta una decisione definitiva (condanna, assoluzione o decisione di non procedere) in relazione ai medesimi fatti materiali, l'estradizione puo' essere rifiutata ai sensi della Convenzione; diversamente, la diversa qualificazione o l'assenza di procedimento per il reato associativo in Italia non ostano automaticamente all'estradizione per delitti associativi contestati all'estero
- L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. disciplina il computo dei termini delle misure cautelari nell'ambito del processo italiano e non impedisce di per se' l'adozione di misure cautelari nell'ambito del procedimento di estradizione, le cui regole di durata sono autonome (art. 714, comma 4)
- In presenza di procedimenti pendenti in piu' Stati e di prove comuni, il giudice chiamato a decidere sull'estradizione deve comparare il nucleo fattuale dei procedimenti e accertare se vi sia identita' materiale; la mera sovrapposizione di elementi probatori o indagini svolte in collaborazione non implica automaticamente la preclusione estradizionale
- Prassi operativa consigliata: acquisire i provvedimenti e il materiale probatorio di entrambi gli Stati, comparare in modo concreto condotte, tempi e luoghi, verificare la definitività di eventuali sentenze italiane, e valutare se la fattispecie per cui si richiede l'estradizione sia effettivamente la stessa nella sua configurazione materiale
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