Cassazione Civile, Ordinanza n. 06495/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società creditrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una società di autotrasporti per il pagamento di fatture insolute. La società destinataria del decreto proponeva opposizione, riconoscendo il debito azionato ma eccependo in compensazione un controcredito che assumeva derivare dalla cessione di un credito vantato da terzi nei confronti della creditrice originaria. I giudici di merito rigettavano l’opposizione ritenendo non provata l’esistenza del rapporto da cui sarebbe sorto il controcredito, osservando che la sola produzione di alcuni assegni non bastava a dimostrare un contratto di mutuo e che anche le scritture contabili non fornivano riscontri dell’operazione. In cassazione la società opponente deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell’art. 1813 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente richiesto la forma scritta per la prova di un mutuo di rilevante importo; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserito travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove, sostenendo che vi fossero elementi per ritenere esistente il finanziamento e quindi il credito opposto in compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la Corte d’appello non avesse affatto applicato una regola di forma scritta per il mutuo, ma avesse semplicemente compiuto una valutazione di merito sulla insufficienza della prova del rapporto di mutuo e del relativo controcredito; pertanto non vi era violazione dell’art. 1813 c.c. Quanto al secondo motivo, la censura è stata considerata inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di un travisamento probatorio, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
Il mutuo non è stato ritenuto soggetto, nel caso concreto, a una regola di forma scritta; la censura è stata dichiarata inconferente perché la decisione di merito si fondava sulla mancata prova dell’esistenza del contratto, non sulla sua forma.
art. 116 c.p.c.
La deduzione di violazione della norma non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando assume la violazione di una norma di diritto ma, in realtà, censura una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla prova del rapporto controverso.
- La prova dell’esistenza di un credito opposto in compensazione deve essere fornita dalla parte che lo invoca; la mera produzione di titoli di pagamento o di indizi contabili può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
- La cassazione non consente una nuova valutazione delle prove né l’adozione di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio rispetto a quello già operato dal giudice di merito, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.
- La deduzione di un travisamento della prova è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a contestare il convincimento raggiunto dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →