Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/10/2020 n. 21666 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego (silenzio-rifiuto) al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti strumentali per attivita' medica svolta in regime di esenzione, censurando la legittimita' dell'indetraibilita' dell'IVA per chi effettua operazioni esenti e denunciando: a) che l'esenzione genera un'IVA occulta a carico del cliente finale e dunque un vulnus costituzionale; b) disparita' di trattamento rispetto ad operatori nazionali o esteri beneficianti di regimi agevolati e richiesta di remissione alla Corte di giustizia UE; c) disparita' rispetto a cooperative sociali/consorzi che avrebbero trattamento diverso; inoltre contestava la liquidazione degli onorari (D.M. 55/2014) e deduceva l'inapplicabilita' al processo tributario dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha confermato che l'operatore che acquista beni/servizi destinati in via esclusiva ad operazioni esenti e' equiparato al consumatore finale e non ha diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA a monte; tale regime e' compatibile con il diritto unionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della sesta direttiva. Ha altresi' ritenuto infondate le censure relative a presunte discriminazioni e alla presunta 'IVA occulta'. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sui compensi (liquidazione unica). Ha invece accolto il terzo motivo: l'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 non si applica al processo tributario; la sentenza impugnata e' cassata limitatamente a tale profilo e riformata, ed e' stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 15

    Individua l'esenzione per prestazioni sanitarie; la Corte ha ritenuto tale esenzione legittima e discretiva del legislatore nazionale

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19, comma 2 e articolo 19-bis

    art. 19, comma 2; art. 19-bis

    Secondo la Corte, l'operatore che compie operazioni esclusivamente esenti e' nella posizione del consumatore finale e non ha diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte

  • Sesta direttiva 77/388/CEE (normativa unionale rilevante)

    articoli 17, commi 2 e 5, e 19 della sesta direttiva

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza CJEU che ammette che gli Stati membri prevedano l'esenzione e che non ostano disposizioni nazionali che non consentano la detrazione per acquisti destinati ad attivita' esenti, ove compatibile con i criteri della direttiva

  • Ordinanza Corte di giustizia UE, causa C-560/11

    Causa C-560/11, ordinanza 13 dicembre 2012

    CJEU conferma che il diritto alla detrazione puo' essere limitato e che per soggetti misti si possono applicare coefficienti di prorata; ha sorretto la compatibilita' del regime italiano

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater

    La Corte di cassazione ha affermato che la previsione sul contributo unificato aggiuntivo non trova applicazione nei giudizi tributari; la disposizione e' propria del processo civile e non puo' essere estesa al contenzioso tributario

  • Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4

    Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perche' mancava la prova che la somma dei compensi superasse il massimo liquidabile e perche' la valutazione sulla unitarieta' dell'opera difensiva e' di merito

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 29

    art. 29 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alle spese di giudizio e alla loro liquidazione; la Corte ha applicato i principi di merito relativi alla liquidazione

  • Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 (tabella A parametri)

    D.M. 140/2012 e relativa tabella A

    La Corte ha richiamato la disciplina dei parametri per la determinazione del compenso e il carattere discrezionale del giudice nel fissare importi tra minimi e massimi indicati

Massime di principio

  • Chi svolge in via esclusiva attivita' esenti (es. prestazioni medico-sanitarie esenti) e' considerato fiscalmente al pari del consumatore finale: non ha diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti né a rimborso a monte
  • La scelta del legislatore nazionale di esentare determinate prestazioni e' compatibile con il diritto UE; la mera differenza di trattamento rispetto ad altri soggetti che beneficiano di regimi agevolati non implica necessariamente violazione del diritto unionale o diritto alla rimessione alla Corte di giustizia
  • La pretesa di 'IVA occulta' a carico del cliente finale non costituisce di per sé un vizio del regime di esenzione: l'eventuale riflesso sui prezzi e' conseguenza di una politica legislativa non sindacabile dalla giurisdizione ordinaria come illegittima se prevista dalla normativa
  • Le questioni sulla liquidazione degli onorari sono valutazioni di merito del giudice e richiedono prova puntuale da parte della parte che le contesta; l'assenza di prova sulla eccedenza rispetto ai massimali rende il motivo inammissibile
  • La disposizione del DPR 115/2002, art.13 comma 1-quater, sul contributo unificato aggiuntivo non trova applicazione nel processo tributario: non puo' essere automaticamente agganciata ai giudizi fiscali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.