Sentenza n. 8228/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “D.M 6 luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Adempimenti attuativi”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, unitamente agli atti presupposti e connessi relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione regionale recante gli adempimenti attuativi della certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché degli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, con dichiarazione depositata il 2 febbraio 2026, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti sul tetto di spesa dei dispositivi medici. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla parte ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base normativa processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Indicato nell'oggetto dell'impugnazione quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015; non è stato esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di una questione peculiare, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio anche a fronte della definizione del ricorso per improcedibilità.
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