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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2093/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990. Il motivo ritenuto nel giudizio di legittimità riguarda la presunta compressione del diritto di difesa per l'omesso deposito, da parte della Procura, dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali richiesti tempestivamente dalla difesa (istanza inviata via "PEC" il 13/06/2024 e richiesta al P.M. il 14/06/2024). La difesa deduceva la nullità dell'ordinanza cautelare in quanto non era stato consentito l'accesso diretto alle registrazioni su supporto digitale e, in subordine, chiedeva il rinvio dell'udienza camerale. In sede di cassazione la difesa aveva inoltre rinunciato ai motivi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, insistendo sulla nullità per mancata visione/ascolto dei supporti e sulla mancata concessione del rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'omesso deposito dei supporti perché la difesa non ha dimostrato di essersi effettivamente attivata, oltre alla richiesta via PEC, per ottenere la consegna o l'autorizzazione all'estrazione dei file (ad es. verificando presso la Segreteria del P.M. o producendo prova del diniego). La giurisprudenza citata richiede che la richiesta di accesso alle intercettazioni sia formulata tempestivamente (idealmente contestuale all'esecuzione della misura o alla presentazione dell'istanza di riesame) e che la difesa motivi l'urgenza; spetta alla difesa provare l'omesso o ingiustificato ritardo del P.M. nel concedere l'accesso. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione nuova relativa al rigetto del rinvio perché non connessa e proposta tardivamente; ha ricordato che la richiesta di rinvio ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. deve essere formulata personalmente dall'indagato entro due giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. In conclusione: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti); la sentenza si limita a indicarla come capo d'imputazione alla base della misura cautelare

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alla nullità di ordine generale a regime intermedio: la doglianza per il rifiuto o ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni può configurare tale nullità, ma occorre che la parte provi l'omissione

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione in relazione ai limiti temporali e alle modalità di accesso alle intercettazioni (si ricorda l'incostituzionalità parziale evidenziata dalla Corte costituzionale in passato circa l'impossibilità di trasposizione su supporto digitale)

  • Decisione Corte Costituzionale n. 338 del 2008

    "l'interesse costituzionalmente protetto (...) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali"

    Principio costituzionale che tutela il diritto della difesa ad accedere alle registrazioni utilizzate per l'adozione di misure; la Corte di Cassazione interpreta tale principio alla luce delle esigenze di celerità del procedimento di riesame

  • Sez. U, sent. n. 20300 del 22/04/2010 (Lesala)

    "non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione..."

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'ordinanza può basarsi su trascrizioni della P.G. ma che, su richiesta tempestiva della difesa, deve essere consentito il controllo della corrispondenza tra trascrizione e contenuto audio; il rifiuto o ritardo ingiustificato del P.M. può determinare nullità, purché provato

  • art. 309, commi 5, 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di riesame in materia cautelare: stabilisce i termini per la decisione (dieci giorni) e la procedura per la richiesta di rinvio da parte dell'indagato (comma 9-bis) che deve essere proposta personalmente entro due giorni dall'avviso di fissazione dell'udienza

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla gravità indiziaria (tema poi rinunciato dalla difesa in corso di giudizio di legittimità), richiede motivazione adeguata sulla sussistenza dei gravi indizi

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Riferimenti alle categorie di vizio dedotte (vizi di motivazione e violazione di legge) che erano stati prospettati nei motivi poi in parte ritirati

  • art. 311, comma 4, cod. proc. pen.

    Rilevato nei passaggi sull'ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione: i "motivi nuovi" sono ammessi nei limiti stabiliti e devono coinvolgere i capi del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • In procedimenti de libertate la difesa deve richiedere l'accesso e la copia delle intercettazioni tempestivamente, idealmente al momento dell'esecuzione della misura o con l'istanza di riesame; richieste tardive possono essere considerate intempestive
  • La prova dell'omesso o ingiustificato rilascio delle registrazioni grava sulla difesa: non basta la sola allegazione della richiesta via PEC, occorre documentare che il materiale non è stato reso disponibile (es. certificazioni, attestazioni della Segreteria del P.M., rifiuto formale)
  • L'autorità inquirente ha l'onere organizzativo di poter evadere le richieste di accesso alle tracce audio, ma la sua eventuale responsabilità deve essere dimostrata dalla parte interessata per fondare la nullità
  • La richiesta di rinvio dell'udienza camerale per prendere visione delle intercettazioni deve rispettare i termini previsti dall'art. 309 c. 9-bis (formulazione personale entro due giorni dall'avviso di fissazione) e, se proposta tardivamente, può essere inammissibile
  • Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari i "motivi nuovi" sono ammessi solo se connessi ai punti originariamente impugnati; questioni non dedotte nel ricorso principale sono inammissibili o devono essere adeguatamente collegate
  • Se la Procura rifiuta o ritarda ingiustificatamente la consegna delle registrazioni e la difesa lo prova, l'omessa consegna può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare; altrimenti, l'esame del giudice di legittimità resta orientato alla tutela della celerità del procedimento

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